Disposizioni per l’esecuzione e la diagnosi di test molecolari SARS-CoV-2 (Richiamo)

Stop ai tamponi a pagamento dai privati. I MMG non potranno più richiedere direttamente tamponi

martedì 06 ottobre 2020

La presente nota per ribadire ai laboratori facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 ai sensi delle deliberazioni della Giunta Regionale in oggetto richiamate che, allo stato attuale e sulla base delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, non è ammessa l’esecuzione e la diagnosi di tamponi orofaringei per SARS-CoV-2 in assenza di prescrizione medica (richiesta) predisposta informaticamente mediante il sistema informativo regionale GIAVA-COVID-19 ovvero, per i soli casi eccezionali ammessi, predisposta utilizzando l’apposita scheda allegata alla disposizione prot. AOO/005/641 del 21.04.2020.

A tal proposito, si ribadisce, come già precisato con nota prot. AOO/152/PROT/0002670 del 06/08/2020, che il riferimento alle regole di esecuzione dei test SARS-CoV-2 è la Deliberazione della Giunta Regionale 31.07.2020, n.1181 recante "Rete regionale laboratori SARS-CoV-2 per l'esecuzione del test molecolare alla ricerca di COVID-19 su tampone rino-faringeo – Criteri di accesso – Esecuzione test – Modifica e integrazione DGR n.652/2020" mediante la quale la Giunta Regionale ha, tra l'altro, stabilito:

a) che l’emissione della richiesta di esecuzione del test SARS-CoV-2 (tampone), avente valore di prescrizione, deve essere prodotta mediante il sistema informativo regionale GIAVA-COVID-19 registrando, a cura dei soggetti richiedenti, tutte le informazioni ivi previste;

b) che la richiesta di esecuzione del test SARS-CoV-2 (prescrizione) è emessa, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti, dal personale medico delle strutture pubbliche responsabili della richiesta di tampone, dal personale medico delle strutture responsabili delle attività di sorveglianza epidemiologica, dal personale medico addetto alle attività di sorveglianza sanitaria, dal personale medico addetto alla gestione dei ricoveri e/o delle dimissioni presso le strutture pubbliche, private equiparate e private accreditate del SSR, del personale medico addetto alla gestione degli accessi alle strutture di assistenza sanitaria, socio sanitaria, socio assistenziale territoriale e degli accessi alle prestazioni sanitarie territoriali in regime di day-service;

c) che l'esecuzione di test diagnostici SARS-CoV-2 da parte del laboratorio privato accreditato facente parte della rete regionale SARS-CoV-2 in difformità a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle disposizioni regionali comporta, previo accertamento, la sospensione o la revoca della permanenza nella rete regionale in base alla gravità dell'inadempienza;

d) che l’emissione della richiesta di esecuzione del test SARS-CoV-2 (tampone), avente valore di prescrizione, è prodotta utilizzando l'apposita scheda cartacea da utilizzarsi solo nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (assenza connettività) o per la gestione delle sole richieste afferenti alla “modalità C” di cui alla DGR n. 652/2020 registrando, a cura dei soggetti richiedenti, tutte le informazioni ivi previste.

L'esecuzione del test SARS-CoV-2 non è, dunque, ammessa senza la prescrizione medica prodotta mediante il sistema informativo regionale da parte dei medici sopra indicati e per le finalità di sorveglianza sanitaria e/o del lavoro. È vietata l’esecuzione dei test SARS-CoV-2 in ragione di prescrizione medica emessa per motivazioni non ricomprese tra quelle formalmente disciplinate dalla Regione Puglia nonché in presenza di prescrizioni mediche emesse su carta libera da medici di assistenza primaria, da pediatri di libera scelta o da medici specialisti diversi dai:
. medici competenti (modalità C della DGR 652/2020 e ss.mm.ii.)
medici appartenenti alle strutture responsabili delle attività connesse alle finalità di cui alle modalità A) e B) della DGR 652/2020 e ss.mm.ii.

Si richiamano, pertanto, tutti i laboratori facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 ad attenersi puntualmente alle disposizioni regionali con l’avvertimento che ulteriori accertate violazioni delle disposizioni di cui alle più volte citate DD.G.R. in materia di esecuzione dei test SARS-CoV-2 comporteranno, per i laboratori privati, l’immediata revoca - senza ulteriore preavviso - del provvedimento di ammissione alla rete regionale Laboratori SARS-CoV-2 e, per i laboratori pubblici o equiparati, l’avvio delle procedure di accertamento delle responsabilità previo coinvolgimento delle rispettive direzioni aziendali.

Si richiamano, altresì, i laboratori facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 al rispetto delle procedure di qualità e di sicurezza previste dalle circolari ministeriali e dai Rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità nonché dalle disposizioni regionali nell’esecuzione delle attività diagnostiche al fine di garantire assoluta affidabilità nei risultati diagnostici.

A tal fine, il Coordinatore della rete regionale, come già indicato con deliberazione della Giunta Regionale n.1181/2020, attiverà ogni azione ritenuta opportuna ivi compresi sopralluoghi presso i laboratori pubblici e privati della rete regionale, al fine di verificare il rispetto delle procedure di qualità e di sicurezza.

Distinti saluti.

Posizione Organizzativa
Prevenzione e Promozione della Salute
dott. Nehludoff Albano
Il Dirigente della Sezione
dott. Onofrio Mongelli

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