ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA

Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

mercoledì 26 febbraio 2020

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanita pubblica, le seguenti misure:

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE

I. le scuole di ogni ordine e grado, le university, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute e allegate al presente provvedimento (allegato 1);

2.             nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonche in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonche degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per it lavaggio delle mani;

3.             i Sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'allegato I presso gli esercizi commerciali;

4.             lc aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

5.             i viaggi d'istruzione, le initiative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanta previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente disposizione;

6.             quanta alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi del concorso una adeguata distanza di sicurezza (trasmissione droplet).

ULTERIORI MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI CHE HANNO SOGGIORNATO NELLE ARSE DELLA CINA OVVERO NEI COMUNI ITALIANI OVE E STATA DIMOSTATA LA TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS

7.             chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanita, ovvero nei Comuni italiani ove 6 stata dimostrata la trasmissione locale del virus (allegato 2, l'aggiornamento del quale potra essere conosciuto attraverso it sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale (di seguito "MMG") ovvero pediatra di libera scelta (di seguito "PLS"). In tutti gli altri casi la comunicazione deve essere fatta ai Servizi di Sanita Pubblica territorialmente competente. La modality di trasmissione dei dati raccolti ai Servizi di Sanita Pubblica sara definita dalle Regioni con apposito provvedimento the dovra indicare i nominativi e contatti dei medici di sanita pubblica;

8.             in caso di contatto tra it soggetto interessato e 11 Numero Unico dell'Emergenza 112 o tramite it numero verde appositamente istituito dalla Regione, gli operatori delle centrali comunicano generality e recapiti per la trasmissione ai Servizi di Sanita Pubblica territorialmente competente;


9. L'operatore di Sanita Pubblica e/o i Servizi di Sanita Pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al punto 7 e 8), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalita di seguito indicate:

a.                   ricevuta la segnalazione l'operatore di Sanita Pubblica contatta telefonicamente e assume informazioni, it piit possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b.                  accertata la necessity di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di Sanita Pubblica informa dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalita e le finalita al fine di assicurare la massima adesione;

c.                   accertata la necessity di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di Sanita Pubblica informa inoltre it medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui it soggetto 6 assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);

d.                  in caso di necessity di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e it MMG/PLS in cui si dichiara the per motivi di sanity pubblica 6 stato pasta in quarantena, specificando la data di inizio e fine;

10. L'operatore di Sanita Pubblica deve inoltre:

a.             accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonche degli altri eventuali conviventi;

b.            informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosita, le modalita di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

c.              informare la persona circa la necessity di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).

11. Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo 6 indispensabile informare sul significato, le modalita e le finality dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

a.       mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;

b.      divieto di contatti sociali;

c.       divieto di spostamenti eh) viaggi;

d.      obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita di sorveglianza;

12. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

a.      avvertire immediatamente it MMG/PLS e l'operatore di Sanita Pubblica;

b.      indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;

c.       rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale.

MONITORAGGIO DELL'ISOLAMENTO

13. L'operatore di sanity pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato it MMG/PLS, it medico di sanity pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2O2ODGPRE-DGPRE-P.


I1 Prefetto ed it commissario del governo territorialmente competenti, informando preventivamente it Ministro deli'interno, assicurano l'esecuzione dei le misure per la parte di competenza avvaiendosi delle forte di polizia e, ove occorra, con it possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche delle forte armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e provincia autonoma interessata.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La presente ordinanza ha validity fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi at Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario at Capo dello Stato entro it termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sara pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Bari, 26 febbraio 2020 Prot. n. 702/SP

Allegati dell'articolo