Auto aziendali Come cambia la normativa

Deducibilità ridotta al 20% (La Gazzetta di Modena)

martedì 12 febbraio 2013


Addio alle auto aziendali. dall' 1 gennaio 2013, la percentuale di deducibilità per gli autoveicoli aziendali, in particolare: per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti (vale adire la maggior parte dei veicoli intestati) scende al 20% (mantenendo inalterato il costo massimo fiscalmente riconosciuto ali' importo di curo 18.075,99). Le novità vengono spiegate nel nostro appuntamento settimanale con fisco facile.

Il popolo della Partita Iva può dire addio alle auto aziendali. La Legge di Stabilità per il 2013, modificando l'articolo 164 comma 1 del Tuir, ha previsto infatti una drastica riduzione, a decorrere dal 1 ° gennaio 2013, della percentuale di deducibilità per gli autoveicoli aziendali (non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti); in particolare: per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti (vale a dire la maggior parte dei veicoli intestati) la percentuale di deducibilità del costo scende al 20% (mantenendo inalterato il costo massimo fiscalmente riconosciuto all'importo di euro 18.075,99);  per gli autoveicoli assegnati in "uso promiscuo" a lavoratori dipendenti la percentuale di deducibilità del costo scende invece al 70%; per gli agenti infine la deducibilità rimane invariata all'80% e a 25.822,84 euro il costo massimo riconosciuto. 

Cosa succede ai nuovi contribuenti minimi? La circolare dell'Agenzia delle Entrate  n. 7/2008 aveva precisato che le spese sostenute dai contribuenti "minimi" relative a beni a deducibilità limitata, compresi gli autoveicoli aziendali, dovevano essere considerate deducibili in ragione del 50% del costo sostenuto.

La precisazione, sia pure riferita al vecchio regime dei minimi, dovrebbe mantenere validità per il nuovo "regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità" previsto dal DL 98/2011. Di conseguenza, indipendentemente dalla attività che viene esercitata (quindi anche gli agente rappresentanti di commercio), i contribuenti che hanno aderito al regime dei "nuovi minimi" dovrebbero continuare a dedurre il 50% dei costi.

Giorgio Guandalini
dottore commercialista
revisore contabile