Fatturazione ed esterometro

I chiarimenti della Commissione Fisco

lunedì 25 luglio 2022

In merito all’abolizione dell’esterometro da luglio 2022 con connessa introduzione dalla stessa data dell’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML, in ambito medico bisogna fare una distinzione tra fatture/ricevute sanitarie attive e fatture passive ricevute da fornitori esteri.

Premessa: l’obbligo di fatturazione elettronica

In generale, in merito alla fatturazione attiva, l’obbligo della fatturazione elettronica è stato allargato anche ai contribuenti aderenti al regime forfettario e di vantaggio dal 1 luglio 2022 con una eccezione; rimangono ancora esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture i soggetti aderenti ai regimi agevolati che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi nel 2021, ragguagliati ad anno, inferiori a euro 25.000. Rimangono inoltre esclusi dall’obbligo per l’anno 2022 i medici e operatori sanitari che hanno l’obbligo di inviare i dati al Sistema TS, che continueranno ad emettere le loro fatture in formato cartaceo e continueranno a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria secondo le modalità consuete.

Il Decreto Legge 21/10/2021 n. 146, convertito in Legge 17/12/2021 n. 215, ha infatti prorogato a tutto il 2022 il divieto di emettere fatture elettroniche a fronte di prestazioni sanitarie per i soggetti che sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS. Per cui i medici sono esonerati dalla Fatturazione Elettronica per le fatture sanitarie verso pazienti per le quali resta vigente l’obbligo della fattura cartacea. Viceversa la Fattura Elettronica è obbligatoria per le prestazioni non sanitarie (ad es. verso assicurazioni, ditte, aziende, enti, altri professionisti, ecc.).

Medici e operatori sanitari che emettono esclusivamente ricevute sanitarie potranno dunque attendere ancora tutto il 2022 per adeguarsi alla fatturazione elettronica. Infatti tutte le prestazioni sanitarie che vengono gestite con il Sistema Tessera Sanitaria (STS) saranno abilitate ad emettere fatture elettroniche a partire da gennaio 2023. L’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica verrà esteso, salvo modifiche al tessuto normativo, ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Esterometro

Detto ciò, dal 1 Luglio 2022 i medici che emettono fatture attive a clienti esteri non connesse con prestazioni sanitarie saranno comunque tenuti all’invio dell’autofattura xml allo SDI qualora non rientrino nella causa di esonero sopra citata per i regimi agevolati (soglia dei ricavi di 25.000 euro).

In riferimento alla fatturazione passiva, i medici, anche quelli aderenti ad un regime agevolato ma che non rientrassero nella causa di esclusione dall’emissione della fattura elettronica relativa al limite di compensi percepiti nel 2021 di € 25.000, saranno tenuti allo stesso modo delle fatture attive all’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML dal 1° luglio 2022, oppure dal 1° Gennaio 2023 qualora emettano esclusivamente ricevute per prestazioni sanitarie non essendo tenuti quindi a trasmettere fatture elettroniche nel 2022.

La nuova modalità di fatturazione, dunque, porterà con sé l’obbligo dell’invio allo SDI dei dati delle fatture estere (autofattura xml), nel rispetto dei relativi termini. Ossia entro il termine previsto per l’emissione della fattura, nel caso delle operazioni attive, ed entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione delle fatture passive (fornitore Ue) o d’effettuazione dell’operazione (fornitore extraUe).

Il seguente elenco mostra le modalità di comportamento secondo le varie casistiche previste dal dettato normativo. Per ogni casistica viene indicato se è necessario emettere autofattura ed eventualmente il tracciato da seguire.

  1. - Acquisti di servizi dall’estero: necessaria l’autofattura con codice TD17
  2. - Acquisti di beni: in questo caso vi è differenza in base al paese di provenienza del fornitore
  3. - Acquisti di beni da paesi EU: necessaria l’autofattura con codice TD18
  4. - Acquisti di beni da altri paesi: la modalità di comportamento cambia secondo l’eventuale emissione di bolletta doganale:
  5. - Bolletta doganale presente: non è necessaria autofattura
  6. - Bolletta doganale assente: necessaria autofattura con codice TD19