Comunicazione spese sistema TS: detraibili anche i pagamenti in contanti per i MMG

Comunicazione Commissione Fisco per Iscritti

mercoledì 28 ottobre 2020

La commissione FISCO della FIMMG intende fornire una delucidazione in merito alla interpretazione del Provvedimento n. 329676/2020 della Agenzia delle Entrate (Allegato) con il quale è stato stabilito dal Direttore della Agenzia che, ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni precompilate, a decorrere dall’anno di imposta 2020, i dati delle spese sanitarie forniti alla Agenzia delle Entrate dal Sistema Tessera Sanitaria sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute con modalità tracciabili di cui all’art. 1 comma 679 della L. 160/2019.

 

Tuttavia, il medesimo provvedimento ribadisce quanto già in precedenza espresso nella richiamata L.160/2019, ovvero che fanno eccezione le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici o le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. 

Sulla base di tale esimente, si ritiene che i Medici di Medicina Generale in quanto soggetti privati operanti in convenzione con il SSN, salvo successive ed esplicite rettifiche, potranno comunicare le proprie prestazioni sanitarie fornite ai loro assistiti, indipendentemente dalla modalità di pagamento. 

Tale considerazione trae origine dalla interpretazione letterale della norma di riferimento la quale, con il comma 680 della L. 160/2019, esonerava espressamente dall'obbligo della tracciabilità, tra l'altro, le prestazioni sanitarie rese dalle "strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale". Ciò equivale a dire che i corrispettivi dei servizi erogati da siffatte strutture possono continuare a fruire della detrazione d'imposta, laddove ammessa ai sensi della normativa fiscale vigente, a prescindere dalle modalità di pagamento (tracciabile o meno), infatti nella stessa Relazione Illustrativa a corredo della norma del 2019, ci si limitava a richiamare il testo normativo, per cui si ha ragione di ritenere che la categoria dei Medici di Medicina Generale convenzionati presso il Servizio Sanitario Nazionale sia a pieno titolo riconducibile fra quelle rientranti nell'esenzione. 

Commissione Fisco FIMMG 

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