Farmaci senza sostituibilità automatica da parte del farmacista.

Nota servizio farmaceutico ASL Bari

mercoledì 21 agosto 2019

Al fine di contribuire alla razionalizzazione della spesa farmaceutica convenzionata attraverso la prescrizione di farmaci a più basso costo, si rammenta che, in attuazione della L. 405/01, art. 7 comma 3, il farmacista convenzionato con il SSN può proporre all’assistito la sostituzione unicamente dei medicinali a brevetto scaduto aventi uguale composizione in principi attivi, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie, e presenti nella “Lista di trasparenza farmaci equivalenti AIFA”, periodicamente aggiornata e scaricabile dal sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/liste-di-trasparenza-erimborsabilit%C3%A0. Tuttavia esistono categorie di farmaci che, pur avendo equivalenza di principi attivi, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosi unitarie, non sono sostituibili dal farmacista di comunità, per cui vanno specificatamente trascritti dai medici prescrittori, siano essi medici specialisti, medici di famiglia o pediatri di libera scelta, affinché possano essere dispensati. Alcuni dei farmaci che rientrano nelle suddette categorie sono i: 1) farmaci co-marketing on-patent (a brevetto non scaduto); 2) farmaci biosimilari; 3) farmaci per la terapia del dolore. (vedi allegato)

Quanto sopra descritto è finalizzato a garantire il rispetto dei criteri di appropriatezza, sicurezza ed economicità, favorendo l’uniformità delle scelte attinenti l’uso dei farmaci, a tutela dell’equità del servizio reso ai cittadini, questa Area G.F.T. resta comunque disponibile a fornire chiarimenti più dettagliati, qualora richiesti.