Rilascio certificazioni verdi COVID‐19 – Nota informativa.

Nota Regionale del 8/6/2021 n.

martedì 08 giugno 2021

2. Certificazioni verdi COVID‐19
Le “certificazioni verdi COVID‐19” sono le “certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione
contro il SARS‐CoV‐2 o guarigione dall’infezione da SARS‐CoV‐2, ovvero l’effettuazione di un test
molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS‐CoV‐2”.
L’art. 42 del decreto‐legge 31 maggio 2021, n.77 ha stabilito che tutte le certificazioni verdi COVID‐19
sono rese disponibili all’interessato:
a) mediante il fascicolo sanitario elettronico (FSE);
b) attraverso l’accesso autenticato al portale della piattaforma nazionale‐DGC;
c) tramite l’APP IO, il punto di accesso telematico previsto dall’art. 64‐bis del d.lgs. n.82/2005 (Codice
dell’Amministrazione Digitale);
d) tramite l’APP IMMUNI, l’applicazione di cui all’art. 6 del decreto‐legge 30 aprile 2020, n. 28,
convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.
Le modalità di accesso alle certificazioni verdi COVID‐19 saranno individuate con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà essere emanato ai sensi del comma 10 dell’art. 9 del
decreto‐legge n.52/2021.
Si evidenzia, pertanto, che le modalità di accesso alle certificazioni verdi COVID‐19 sono curate e sono
sotto la diretta responsabilità dei Ministeri e degli organismi nazionali individuati dalle norme sopra
richiamate.

La Regione Puglia, pertanto, non è tenuta a garantire il rilascio di certificazioni verdi COVID‐19, ma
deve assicurare, mediante le proprie piattaforme regionali, la trasmissione dei dati necessari per la
produzione delle certificazioni verdi COVID‐19 da parte della piattaforma nazionale‐DGC e deve
rendere disponibili le certificazioni così prodotte mediante il fascicolo sanitario elettronico della Puglia
(FSE Puglia).

Tra i dati da trasmettere alla piattaforma nazionale‐DGC vi sono, ai sensi del comma 3 dell’art. 42,
anche i dati di contatto di coloro per i quali è stata somministrata almeno una dose di vaccino. Risulta,
pertanto, fondamentale assicurare qualità, tempestività e completezza nella fase di rilevazione e
registrazione di tutti i dati previsti dalle piattaforme regionali, ivi compresi i dati di contatto.
Si evidenzia che le certificazioni verdi COVID‐19 emesse dalla piattaforma nazionale–DGC saranno
valide anche a livello europeo in quanto rispetteranno gli standard e i requisiti previsti dagli specifici
Regolamenti UE che risultano ancora in via di approvazione da parte del Parlamento europeo.
IlMinistero della Salute ha comunicato che, nellemore dell’emanazione del DPCM previsto dal comma
10 dell’art. 9 del decreto‐legge n.52/2021, sarà comunque avviata – a breve – la piattaforma naziona le‐
DGC e, quindi, sarà assicurata l'emissione su base nazionale delle “certificazioni verdi COVID‐19”.

Si ricorda che le certificazioni verdi COVID‐19 consistono in:
a) “certificazione verde COVID‐19 vaccinale” mediante la quale si attesta l’avvenuta vaccinazione
anti‐SARS‐CoV‐2, al termine del prescritto ciclo effettuato nell’ambito del Piano strategico
nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS‐CoV‐2;
b) “certificazione verde COVID‐19 di guarigione” mediante la quale si attesta l’avvenuta guarigione
da COVID‐19”, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da
SARS‐CoV‐2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) “certificazione verde COVID‐19 di test” mediante la quale si attesta effettuazione di test antigenico
rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS‐CoV‐2.
In riferimento alla “certificazione verde COVID‐19 di test”, con deliberazione della Giunta Regionale 6
aprile 2021, n. 557 (BURP n. 52 del 13‐4‐2021) è stato istituito l’elenco regionale delle strutture e dei
professionisti ammessi a far parte della rete regionale per l’esecuzione dei test per SARS‐CoV‐2 e che
con determinazione del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del 4 maggio
2021, n. 151 (BURP n.62 del 6‐5‐2021) è stato pubblicato l’Avviso pubblico finalizzato all’inserimento
nell’elenco regionale delle strutture e professionisti autorizzati all’esecuzione dei test per SARS‐CoV‐2.

Per quanto attiene ai test antigenici rapidi, si ribadisce che, come specificato dalMinistero della Salute,
in conformità con il Regolamento europeo sul Digital Green Certificate, la lista dei test antigenici rapidi
ammessi sono solo quelli inclusi nell’Health Security Committee Common list (RAT) e, quindi, validi in
Italia per l’emissione della certificazione verde COVID‐19. L’elenco dei test antigenici rapidi è rilevabile
all’indirizzo https://covid‐19‐diagnostics.jrc.ec.europa.eu/ selezionando la voce “Tutti i test per
antigeni rapidi nell’elenco comune HSC H” (HSC Common List).

3. Durata delle certificazioni verdi COVID‐19
La “certificazione verde COVID‐19 di guarigione”, ai sensi dell’art. 9 comma 4 del d.l. n.52/2021, ha una
validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in
formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto
da COVID‐19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di
libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.

La “certificazione verde COVID‐19 di test”, ai sensi dell’art. 9 comma 5 del d.l. n.52/2021, ha una
validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in
formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o
accreditate e dalle farmacie che svolgono i test antigenici rapidi o molecolari ovvero dai medici di
medicina generale o pediatri di libera scelta.

Ai sensi dell’art. 15 del decreto‐legge n.65, la “certificazione verde COVID‐19 vaccinale”, rilasciata ai
sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto‐legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validità:
 di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale;
 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità
dal quindicesimo giorno successivoalla somministrazione finoalla data prevista per il
completamento del ciclo vaccinale.

4. Obblighi informativi
Con disposizioni e comunicazioni diverse la Regione Puglia ha già definito gli obblighi informativi e
fornite le istruzioni operative connesse alla corretta, puntuale e completa registrazione e/o
conferimento dei dati da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di vaccinazione anti‐SARS‐CoV‐
2,di gestionedelle attività connesse all’emergenzaCOVID‐19nonché dei soggetti deputati
all’effettuazione dei test SARS‐CoV‐2 (prelievo e diagnostica).
Si richiamano, pertanto, i Direttori Generali delle Aziende ed Enti in indirizzo nonché le Associazioni di
categoria affinché siano poste in essere azioni volte alla responsabilizzazione diretta di tutti gli
operatori abilitati alla registrazione dei dati nel sistema informativo regionale GIAVA e nel sistema
informativo regionale di gestione dell’emergenza COVID‐19 e siano garantiti la puntuale registrazione
o il conferimento dei dati nel rispetto delle disposizioni e indicazioni operative nella consapevolezza
delle conseguenze dirette sui flussi informativi obbligatori verso le piattaforme nazionali COVID‐19 e
verso l’Anagrafe Vaccinale Nazionale, nonché sulle singole persone, in ragione dell’impossibilità per la
piattaforma nazionale‐DGC, di rilasciare le certificazioni verdi COVID‐19 in carenza dei dati previsti.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 19 recante «Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati
concernenti l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta», la Regione Puglia conferisce al Sistema Tessera Sanitaria anche i dati dei test
antigenici rapidi eventualmente effettuati dai MMG/PLS i quali, pertanto, sono tenuti alla registrazione
dei dati nel sistema informativo regionale di gestione dell’emergenza COVID‐19 utilizzando le
funzionalità di “Gestione semplificata”.
In ragione delle novità che interverranno al quadro normativo e regolamentare di riferimento, si avrà
cura di fornire ulteriori elementi utili anche per la corretta comunicazione nei confronti di tutti gli
interessati.
Si invitano i destinatari della presente a voler dare massima diffusione a tutte le articolazioni
organizzative e operatori coinvolti.