Protezione Civile: Bando per costituzione Unità medico specialistica

Per l'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19

sabato 21 marzo 2020

DISPONE
Articolo 1
(Costituzione di una Unità medico-specialistica)

1. Per l'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, il Dipartimento della protezione civile, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato a costituire una Unità medico-specialistica a supporto delle strutture sanitarie regionali individuate ai sensi dei commi 2 e 3. L'Unità è composta di un numero massimo di 300 medici scelti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base delle specifiche specializzazioni ritenute necessarie, tra le seguenti categorie:
a) medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale;
b) medici dipendenti da strutture sanitarie private anche non accreditate con il Servizio sanitario nazionale;
c) liberi professionisti anche con rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. La partecipazione alla predetta Unità è su base volontaria e i medici individuati si rendono disponibili a prestare tale attività presso i servizi sanitari regionali, che ne facciano richiesta, individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile con priorità per quelli maggiormente in difficoltà operativa a causa dell'emergenza. Per l'impiego nell'Unità dei medici di cui al comma 1, lettera a), si prescinde dall'assenso del servizio sanitario regionale di appartenenza. Per i medici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma è richiesto, rispettivamente, il previo assenso della struttura di appartenenza e delle strutture che si giovano dei servizio prestato in regime convenzionale.

3. L'attività prestata nell'Unità è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile privilegia, ove possibile, l'assegnazione nei servizi sanitari delle Regioni maggiormente in difficoltà operativa a causa dell'emergenza limitrofe a quella di provenienza del medico. Le Regioni presso cui i medici sono destinati a prestare la propria attività provvedono all'alloggio del personale ed al rimborso delle spese documentate di viaggio tra il domicilio e la sede assegnata.

4. A ciascun medico dell'Unità è corrisposto, per ogni giorno di attività effettivamente prestato, un premio di solidarietà forfettario di 200 euro, che non concorre alla formazione del reddito, corrisposto direttamente dal dipartimento della protezione civile. Per i medici di cui al comma 1, lettere a), b) e c) resta fermo il trattamento economico complessivo, eventualmente, già in godimento, a carico dei servizi sanitari ovvero delle strutture di appartenenza.

5. L'Unità opera fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

6. Il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato, laddove le assicurazioni professionali dei medici non coprano l'attività al di fuori della propria sede, a stipulare idonea polizza assicurativa e professionale.

7. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle somme stanziate per l'emergenza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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