Nuovo regolamento regionale "Disciplina delle Prescrizioni Farmaceutiche"

Delibera di Giunta Regionale (non ancora pubblicata sul BUR)

domenica 20 agosto 2017

Nota il regolamento non è ancora esecutivo: si attende la pubblicazione sul BUR

Schema  di Regolamento Regionale

“Disciplina delle prescrizioni farmaceutiche”

 

Art. 1 – Definizioni

1.    Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

a)      “Ricetta rossa”: ricetta per la prescrizione di farmaci erogabili a carico del Servizio Sanitario Regionale presso le farmacie territoriali convenzionate (art. 50 del d.l. 269/2003, convertito con modificazioni con l.n. 326/2003, e D.M. 17/03/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute);

b)      “Ricetta dematerializzata”: ricetta elettronica generata dal medico prescrittore che sostituisce la ricetta rossa secondo le modalità definite dal D.M. 2/11/2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

c)      “Prescrizione farmaceutica ospedaliera”: prescrizione redatta dal medico specialista dipendente o in regime di convenzione con il SSR in ambito ospedaliero ed ambulatoriale per la dispensazione dei farmaci in regime di distribuzione diretta  (sulla base del modello allegato al RR 3/2013).

Art. 2 - Uso della ricetta rossa e della ricetta dematerializzata

1.    L’impiego della ricetta rossa o della equivalente ricetta dematerializzata per le prescrizioni di farmaci erogabili a carico dal Servizio Sanitario Regionale presso le farmacie territoriali convenzionate è consentito esclusivamente ai medici dipendenti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) o in regime di convenzione con il SSR, nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali ed accordi contrattuali.

2.    Sono abrogate le limitazioni previste dal Regolamento Regionale n. 17/2003 all’utilizzo della ricetta rossa o della equivalente ricetta dematerializzata da parte dei medici specialisti dipendenti del SSR o in regime di convenzione con il SSR.

3.    Ogni medico è personalmente responsabile del corretto utilizzo del ricettario  attribuito e delle ricette dematerializzate generate.

4.    Le ricette rosse e le ricette dematerializzate non possono essere utilizzate per attività in regime di libera professione comunque esercitata.

Art. 3 – Dispensazione di farmaci a seguito di dimissione ospedaliera

1.    Durante il ricovero è compito della struttura ospedaliera pubblica e privata accreditata fornire i farmaci necessari.

2.    E’ vietato al medico di medicina generale ed al pediatra di libera scelta prescrivere farmaci a favore di un proprio assistito ricoverato; è altresì vietato al medico specialista dipendente o in regime di convenzione prescrivere farmaci su ricetta rossa o con ricetta dematerializzata durante il periodo di degenza ospedaliera.

3.    Ai sensi dalla l.n. 405/2001 e conformemente alle disposizioni del RR n. 3/2013, al fine di garantire la continuità del trattamento farmacologico ed al contempo di ridurre la spesa farmaceutica, all’atto della dimissione da ricovero le strutture ospedaliere pubbliche hanno l’obbligo di consegnare ai pazienti i farmaci necessari per il primo ciclo terapeutico.

4.    Per le finalità di cui al comma 3 i medici specialisti ospedalieri alla dimissione da ricovero devono redigere il Piano Terapeutico, per i farmaci per cui è previsto tale adempimento, o la prescrizione farmaceutica ospedaliera, per tutti gli altri farmaci, per la successiva dispensazione in distribuzione diretta da parte della farmacia ospedaliera. La prescrizione di farmaci a carico del SSR deve essere effettuata unicamente nel rispetto delle indicazioni autorizzate, delle modalità prescrittive disposte dalla scheda tecnica ministeriale e con le eventuali limitazioni previste dalle note AIFA.

5.    I piani terapeutici e le prescrizioni farmaceutiche ospedaliere devono essere redatti in modalità informatizzata utilizzando le funzionalità all’uopo previste del sistema informativo sanitario regionale, denominato Edotto, o altri sistemi eventualmente resi disponibili nel tempo dalla Regione Puglia. Solo in particolari situazioni ed in casi eccezionali nei quali vi siano oggettive limitazioni tecniche e/o organizzative all’utilizzo del sistema informativo è consentita la prescrizione in formato cartaceo su moduli conformi ai modelli implementati nel sistema informativo Edotto.

6.    Sono prescrivibili in distribuzione diretta i farmaci ricompresi nel Prontuario Terapeutico Regionale (PTR).

7.    In situazioni del tutto eccezionali e per periodi temporalmente limitati in cui non sia oggettivamente possibile la dispensazione diretta dei farmaci, previa espressa autorizzazione della direzione medica della struttura ospedaliera, è consentita la prescrizione su ricetta rossa o con ricetta dematerializzata dei farmaci alla dimissione. E’ in ogni caso fatto obbligo alle Aziende pubbliche del SSR rimuovere prontamente le cause ostative alla dispensazione diretta dei farmaci.

Art. 4 - Prescrizione di farmaci a seguito di visita specialistica

1.    Conformemente alle disposizioni del RR n. 3/2013, il medico specialista dipendente o convenzionato a seguito di vista specialistica ambulatoriale è tenuto a prescrivere i farmaci mediante piano terapeutico, per i farmaci per i quali è previsto tale adempimento, o prescrizione farmaceutica ospedaliera, per tutti gli altri farmaci, per la successiva dispensazione in distribuzione diretta da parte della farmacia ospedaliera o distrettuale del primo ciclo di terapia. La prescrizione di farmaci a carico del SSR deve essere effettuata unicamente nel rispetto delle indicazioni autorizzate, delle modalità prescrittive disposte dalla scheda tecnica ministeriale e con le eventuali limitazioni previste dalle note AIFA.

2.    I piani terapeutici e le prescrizioni farmaceutiche ospedaliere devono essere redatti in modalità informatizzata utilizzando le funzionalità all’uopo previste del sistema informativo sanitario regionale, denominato Edotto, o altri sistemi eventualmente resi disponibili nel tempo dalla Regione Puglia. Solo in particolari situazioni ed in casi eccezionali nei quali vi siano oggettive limitazioni tecniche e/o organizzative all’utilizzo del sistema informativo è consentita la prescrizione in formato cartaceo su moduli conformi ai modelli implementati nel sistema informativo Edotto.

3.    Sono prescrivibili in distribuzione diretta i farmaci ricompresi nel Prontuario Terapeutico Regionale (PTR).

4.    Nei casi in cui il medico specialista dipendente o convenzionato svolga la propria attività in strutture distrettuali nelle quali non è possibile procedere per impedimenti organizzativi o logistici alla distribuzione diretta, per periodi limitati e previa espressa autorizzazione del Direttore del Distretto sociosanitario territorialmente competente, al fine di non arrecare disagio al paziente, può utilizzare la ricetta rossa o la ricetta dematerializzata per la prescrizione di farmaci di fascia A.

5.    Resta fermo che gli impedimenti organizzativi e logistici di cui al comma 4 devono essere tempestivamente rimossi dalla Azienda Sanitaria Locale.

 

Art. 5 – Prescrizioni di farmaci da parte dei medici delle strutture private accreditate

 

1.    II medici che operano nelle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale non possono prescrivere farmaci su ricetta rossa o mediante ricetta dematerializzata.

2.    Eventuali prescrizioni effettuate su ricetta bianca di farmaci da parte dei medici delle strutture private accreditate possono essere trascritte dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta su ricetta rossa o ricetta dematerializzata qualora ricorrano le condizioni per la loro erogabilità  a carico del SSR, da verificarsi a cura dello stesso MMG o PLS.

3.    Il medico di medicina generale ed il pediatra di libera scelta trascrivendo la prescrizione su ricetta rossa o su ricetta dematerializzata se ne assumono la responsabilità.

4.    Nei casi del comma 2 il medico di medicina generale ed il pediatra di libera scelta indicano come suggerita la relativa prescrizione su ricetta rossa o con ricetta dematerializzata. Le strutture regionali competenti in materia di assistenza farmaceutica forniscono ulteriori indicazioni operative per la tracciabilità di tali prescrizioni.

5.    Resta fermo l’obbligo per i medici specialisti delle strutture private accreditate, operanti nei centri autorizzati dalla Regione alla prescrizioni di farmaci sottoposti a Piano Terapeutico, di redigere lo stesso Piano Terapeutico mediante accesso al sistema informativo Edotto e di utilizzare la prescrizione farmaceutica ospedaliera nei casi autorizzati.

       

Art. 6 – Compiti ed attività delle Aziende pubbliche del SSR

 

1.    In accordo a quanto previsto dall’art. 2 del RR n. 3/2013, i Direttori Generali delle Aziende pubbliche del SSR hanno l’obbligo di porre in atto azioni finalizzate alla più ampia dispensazione di farmaci in distribuzione diretta per quanto attiene il primo ciclo di terapia a seguito di dimissione da ricovero o da visita specialistica.

2.    Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, i Direttori Generali delle Aziende pubbliche del SSR predispongono un piano aziendale per l’incremento della distribuzione diretta del primo ciclo di terapia alla dimissione da ricovero ed a seguito di visita specialistica, nonché della distribuzione diretta per gli assistiti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale.

3.    Il suddetto piano deve essere pubblicato sul sito istituzionale delle Aziende, dandone notizia alle strutture regionali competenti in materia di assistenza farmaceutica, con la chiara indicazione degli orari di apertura delle farmacie ospedaliere e distrettuali, delle modalità di accesso alle stesse e con tutte le ulteriori indicazioni utili in favore degli assistiti. Il suddetto piano deve essere costantemente aggiornato, pubblicando tempestivamente la versione vigente sul sito istituzionale della Azienda.

4.    L’adempimento alle disposizioni del piano aziendale deve essere inserito negli obiettivi dei Direttori dei Distretti sociosanitari, delle Direzioni mediche dei presidi ospedalieri e dei responsabili dei servizi farmaceutici territoriali ed ospedalieri.

5.    Le disposizioni del presente articolo rientrano tra gli obiettivi dei Direttori Generali finalizzati al contenimento della spesa farmaceutica.

 

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. n. 7/2004. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia