Nota ASL Bari sull'emissione dei certificati di malattia

Nuovo richiamo ai Medici Ospedalieri al rispetto della normativa

martedì 23 aprile 2019

Oggetto: Emissione certificati di malattia.

Ai Sigg. Direttori Medici
Ai Sigg. Dirigenti Medici Responsabili
delle Strutture Ospedaliere e Distrettuali ASL BA e p.c Al Sig. Direttore U.O.A.S.S.I.

Si fa seguito a precedente disposizione di questa Direzione, prot. n. 211969/1 del 1/8/2018, per significare che ad oggi continuano a pervenire segnalazioni/contestazioni circa la mancata trasmissione informatica all'INPS dei certificati di malattia, ovvero dell'incompletezza degli stessi sotto l'aspetto diagnostico-prognostico.

Tanto è emerso nell'incontro tenutosi il 19 marzo u.s. presso l'Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Bari, ove tali ingiustificabili criticità sono state contestate anche alla nostra Azienda.

Nel merito, si ribadisce che la redazione del certificato telematico di malattia ricade, non solo per ragioni di ordine medico-legale, ma anche deontologiche, sul medico che ha eseguito la prestazione (vista e/o dimissione) e che la trasmissione dello stesso all'INPS deve essere effettuata utilizzando la stessa postazione informatica per la gestione del ricovero (EDOTTO) o per la prescrizione della ricetta dematerializzata (SIST).
La violazione dell'obbligo di trasmissione in via telematica dei certificati di malattia (D.L. n.82/2005, D.L. 18/10/12 n.179, convertito con modificazioni nella L. 17/12/12 n.221) è sanzionata dalla legge, oltre a configurare un'ipotesi di illecito disciplinare, che può portare anche alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Azienda.

Pertanto non è corretto visitare il paziente o dimetterlo, rinviando al MMG il rilascio del certificato; del resto tale modalità operativa non era attuabile neppure quando il rilascio dei suddetti certificati avveniva in formato cartaceo.

Si rammenta, inoltre, che l'attestazione di malattia rilasciata on-line dai reparti, dagli specialisti ambulatoriali o dal Pronto Soccorso all'atto della dimissione è da ritenersi valida sotto il profilo medico-legale, a condizione che contenga i requisiti sostanziali richiesti: intestazione, nominativo del lavoratore, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, diagnosi, prognosi, data di redazione.

La diagnosi costituisce parte sostanziale da riportarsi sempre sia sul certificato di malattia on-line che, a maggior ragione, sul cartellino/lettera di dimissione.

La certificazione di malattia priva dell'espressione diagnostica non solo non giustifica la prognosi espressa, ma rappresenta una grave omissione e, come tale, espone il certificatore a possibili e spiacevoli implicazioni giuridiche ed amministrative.

Tra l'altro, la prognosi rappresenta un giudizio di previsione sull'andamento della malattia e non deve intendersi in termini strettamente clinici, ma riferirsi alla durata della incapacità lavorativa, su cui dovrà esprimersi il medico fiscale dell'INPS al fine di garantire, a favore del lavoratore, l'erogazione dell'indennità di malattia.

Ciò premesso, si ribadisce l'obbligo per tutti i medici dipendenti o convenzionati del SSN (ospedalieri, specialisti ambulatoriali, etc... ) della trasmissione on-line delle certificazioni di malattia dopo la visiti: ambulatoriale o dopo la dimissione dal reparto o dal Pronto Soccorso.
Si rammenta che la certificazione di malattia in formato cartaceo è ammessa in via del tutto eccezionale, a fronte di motivazioni di tipo tecnico e/o procedurale, che non rendono possibile la trasmissione elettronica.

Qualora un ambulatorio o un reparto fosse sprovvisto di postazione informatica, il/i Direttore/i e il/i Dirigente/i Responsabile/i hanno l'obbligo di intraprendere quell'azione già consigliata con precedente disposizione di questa Direzione dell'agosto 2018, che prevedeva l'immediata comunicazione alla UOASSI e, per conoscenza, a questa Direzione, allegando una dettagliata ricognizione dello stato di informatizzazione della struttura di rispettiva competenza.

Laddove si dovesse registrare il reiterarsi del mancato rispetto della normativa, i Responsabili delle Strutture sono tenuti a proporre provvedimenti disciplinari a carico degli inadempienti.
Distinti saluti.
Il direttore Sanitario. S. Fornelli
Il direttore Generale A. Sanguedolce

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