Dg Asl e ospedali: Le principali novità del decreto
Le Regioni li sceglieranno da un elenco nazionale.
lunedì 05 settembre 2016

Vecchio impianto - La legge 124/2015 per la dirigenza pubblica, "madre" del decreto, delinea tre ruoli: stato e authority nazionali; regioni e dirigenza tecnico professionale e amministrativa del Servizio sanitario nazionale (ma i sanitari restano disciplinati dal dlgs 29/93); e infine dirigenza degli enti locali. Per i direttori generali ed amministrativi di Asl ospedali ed aziende ospedaliero universitarie, la legge 124 riporta l'articolo 3bis del decreto 502/92. Fino ad oggi ogni Regione aveva un elenco di idonei alla nomina di manager e poteva pescare "nuovi acquisti" dagli elenchi di altre grazie a una commissione dove almeno un membro fosse di nomina Agenas. Per entrare in elenco ci volevano: laurea magistrale più esperienza dirigenziale almeno quinquennale in campo sanitario o settennale in altri campi più corso di formazione in sanità pubblica. Ancora: la verifica sull'operato dei direttori generali in relazione agli obiettivi di salute e funzionamento del sistema (equilibri finanziari inclusi) si aveva dopo 18 mesi dall'insediamento.
Il manager decadeva per gravi disavanzi, violazioni di leggi o principi di buon andamento e/o imparzialità dell'amministrazione, o mancato conseguimento degli obiettivi di salute ed assistenziali. Nuovo impianto- Il decreto mantiene il rapporto di lavoro del manager regolato da un contratto di diritto privato di durata non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni rinnovabile per non più di una volta. Ma è istituito al Ministero della Salute un elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale da aggiornare ogni 2 anni dove l'iscrizione è valida 4 anni.
L'elenco è formato da candidati sotto i 65 anni. I requisiti sono quelli ex dlgs 502, ma entro metà marzo 2017 un accordo stato-regioni dovrà fissarne ulteriori per costruire una scala meritocratica sulla base dei corsi frequentati, dei contenuti, della durata, dei metodi didattici, delle modalità di conseguimento della certificazione. Sono fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti alla data di entrata in vigore del decreto in arrivo o in corso di conseguimento. La commissione che in 6 mesi deve formare l'elenco è nominata ogni 2 anni: a costo zero per lo stato, è di 5 membri, due scelti dal Ministero della Salute (uno presiede), uno dall'Agenas, e due designati dalla Conferenza Stato-Regioni.
Nomine-revoche: le regioni possono nominare direttori generali i soli iscritti all'elenco nazionale, il Governatore pesca da una terna fornita da una commissione regionale formata da esperti a costo zero tra cui uno designato da Agenas. Per ogni direttore generale nominato, le regioni assegnano periodici obiettivi di salute e funzionamento dei servizi cui si aggiungono quelli di trasparenza (in particolare su spese e costi del personale) e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, visti alla luce della riduzione delle liste d'attesa, del puntuale invio dei flussi informativi al Nuovo Sistema Informativo Sanitario, delle valutazioni del programma nazionale esiti Agenas e dell'appropriatezza prescrittiva. La prima valutazione avviene dopo due anni, ci sono quindi 6 mesi in più di "respiro". Direttori sanitari ed amministrativi -Durano minimo 3 e massimo 5 anni, per nominarli il direttore generale deve attingere ad elenchi regionali (anche di altre regioni) di idonei, da aggiornare ogni 2 anni. A redigerli, una commissione di esperti della regione. I numeri due e tre dell'Asl sono rimuovibili in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o dei principi di buon andamento ed imparzialità della amministrazione.