Nuove regole per l'accesso agli incarichi di Medicina Generale
Pubblicato il D.l. n. 135/2018:
lunedì 17 dicembre 2018
Approvato nel Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2018 con una versione più corposa (28 articoli suddivisi in 7 Capi), è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018, il Decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".
Art. 9 Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale 1. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione e' in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi per l'emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso dell'attestato d'idoneita' all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attivita' assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attivita' didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono individuati i criteri di priorita' per l'inserimento nelle graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al comma 1, per l'assegnazione degli incarichi convenzionali, nonche' le relative modalita' di remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori. 4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Nei soli dodici articoli di cui è composto il provvedimento (in vigore dal 15 dicembre 2018), vengono trattati i seguenti argomenti:
- Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni (art. 1);
- Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50 (art. 2);
- Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro (art. 3);
- Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione (art. 4);
- Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria (art. 5);
- Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti (art. 6);
- Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria (art. 7);
- Piattaforme digitali (art. 8);
- Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale (art. 9);
- Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca (art. 10);
- Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione (art. 11);
- Entrata in vigore (art. 12).