Biotestamento: i compiti del medico
Le proprie disposizioni potranno essere depositate anche al medico. Ennesimo rinvio del provvedimento
lunedì 13 marzo 2017

Per depositare le proprie disposizioni sul fine vita ci si dovrà rivolgere a un notaio o pubblico ufficiale, ma sarà possibile farlo anche davanti a un medico del Servizio sanitario nazionale. Le volontà sono sempre revocabili ed ognuno potrà disporre il rifiuto dei trattamenti sanitari, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali. In 5 articoli, il ddl sulle 'Disposizioni anticipate di trattamento' (Dat), o Biotestamento, nella versione approvata dalla commissione Affari sociali e per il quale è iniziato l'esame in Aula alla Camera, regolamenta le decisioni sul fine-vita. Nei primi due articoli si definiscono il consenso informato e la posizione dei minori e incapaci, per i quali si prevede un rappresentante legale o un amministratore di sostegno.
Ma è l'articolo 3 a rappresentare il 'cuore' della legge ed è stato anche quello maggiormente dibattuto: prevede che "ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali". La persona "indica altresì una persona di sua fiducia (fiduciario)".
E sempre questo articolo stabilisce la 'vincolatività' delle Dat per il medico: "Il medico - si legge - è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono però essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita". Il medico è dunque tenuto a rispettare la volontà del paziente e "in conseguenza di ciò - si afferma - è esente da responsabilità civile o penale". Sempre questo articolo stabilisce poi le modalità di espressione della propria volontà: "Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi (...). Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento". In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, "la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni". L'articolo 4 è invece focalizzato sulla "Pianificazione condivisa delle cure": "Nella relazione tra medico e paziente, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta - si legge - può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità".
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