Assistenza ai famigliari disabili residenti in altra località: documentazione giustificativa
Nè il medico nè la struttura di ricovero possono certificare l'identità e la presenza dell'accompagnatore.
martedì 21 maggio 2013
Comunicato FNOMCeO n. 35: Lettera al Presidente dell'INPS Nori
Dott. Mauro Nori
Direttore Generale INPS
Oggetto: Circolare n. 100 del 17 luglio 2012 recante "Integrazione della circolare n. 45 del 1° marzo 2011 sulla fruizione dei permessi ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da parte dei dipendenti dell'Istituto a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119".
In ordine alla Circolare di cui alla fattispecie indicata in oggetto questa Federazione, quale ente pubblico esponenziale di tutta la categoria medica e odontoiatrica, rileva particolari elementi di criticità in ordine al contenuto di cui al paragrafo 2 recante "Assistenza ad un familiare disabile residente in altra località Documentazione giustificativa" di cui si riporta di seguito integralmente il testo:
"il comma 3 bis dell'art. 33 della legge n. 104/1992, introdotto dall'art. 6 del digs. n. 119/2011, prevede che il lavoratore che fruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere un familiare in situazione di disabilità grave, residente in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto al proprio luogo di residenza, debba attestare con un titolo di viaggio o altra documentazione idonea, raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.
Pertanto, nel rispetto delle nuove prescrizioni normative, il dipendente che si trovi nella situazione descritta dovrà presentare la documentazione giustificativa comprovante l'effettuazione del viaggio.
Tale documentazione potrà consistere in un titolo di viaggio, qualora ci si avvalga del mezzo pubblico di trasporto per raggiungere l'assistito, ovvero nella ricevuta del pedaggio autostradale o nella copia dell'estratto conto riassuntivo Telepass, se si utilizza il mezzo privato.
Qualora il dipendente non possa produrre idoneo titolo di viaggio, potrà dimostrare di avere effettivamente prestato assistenza, mediante attestazione rilasciata dal medico curante del disabile ovvero dalla struttura sanitaria presso la quale lo stesso è stato accompagnato dal familiare per effettuare accertamenti o terapie".
La scrivente Federazione rileva con riferimento al disposto sopraccitato che nè il medico nè la struttura possono certificare l'identità e la presenza dell'accompagnatore.
Potranno ovviamente e solamente invece certificare il fatto che il paziente si è effettivamente presentato a visita. E' del tutto evidente che tale disposizione grava il medico di un obbligo e di ulteriori responsabilità che non gli competono. Infatti al medico curante compete esclusivamente certificare lo stato di salute del paziente visitato, attestandone diagnosi e prognosi, non certo certificare status e comportamenti, quale sarebbe per l'appunto la certificazione della reale effettuazione di un viaggio finalizzato all'assistenza di un parente disabile, ipotizzata dall'INPS ai fini e per gli effetti di cui alla L. 104/92 e da rilasciare ad un soggetto terzo.
Si sottolinea inoltre che è principio giurisprudenziale ormai consolidato che le circolari amministrative sono atti diretti agli organi ed uffici periferici, ovvero sottordinati, e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti estranei all'amministrazione, onde i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse non hanno alcun onere di impugnativa, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che gli atti applicativi sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe, invece, dovuto essere disapplicata.
In particolare la giurisprudenza ritiene che alle circolari a contenuto meramente interpretativo di una norma di legge non può essere riconosciuto alcuna efficacia esterna, in quanto la circolare non può essere annoverata fra gli atti generali dí imposizione.
Pertanto si rileva che fa Circolare indicata in oggetto non può vincolare i medici, ai quali non è vietato disattenderla in quanto essi restano pienamente liberi di non adottare atti e comportamenti non uniformi alle disposizioni di legge e comunque che si pongano in contrasto alle norme del codice di deontologia medica.
Ciò detto, considerato che la Circolare indicata in oggetto non vincola la stessa autorità che l'ha emanata, si chiede a codesto Ente di modificare e correggere l'interpretazione adottata.