Variante COVID-19 inglese: circolare regionale Puglia - URGENTE

Obbligo di analisi dei tamponi molecolari dei soggetti provenienti da UK c/o Istituto Zooprofilattico Foggia

lunedì 21 dicembre 2020

vedi doumento allegato.

SINTESI:
Tale Ordinanza contiene misure idonee ad evitare l'ingresso di viaggiatori internazionali provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; in specie:
a) ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, è stato interdetto il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
b) è stato introdotto il divieto di ingresso e di transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti all'ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
c) è stato introdotto l'obbligo di comunicazione immediata dell'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio a carico delle persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti all'ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche; tali soggetti hanno l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.
Pertanto, nel segnalare che tali obblighi sono in vigore dal 20.12.2020, si dispone con effetto immediato che tutti i test molecolari SARS-CoV-2 con esito positivo eseguiti a qualsiasi titolo (motivo) in favore di soggetti provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord siano trasferiti, dopo la diagnosi SARS-CoV-2 effettuata dai laboratori ammessi a far parte della rete regionale SARS-CoV-2, al Laboratorio di Biologia Molecolare dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale — sede di Putignano — via Chiancolla n.1 in contrada San Pietro Piturno alla c.a. del dr. Antonio Parisi (e-mail antonio.parisi@izspb.it / tel. 0804057858).
L'esecuzione, il trasporto e la conservazione dei campioni deve avvenire, come già noto, nel rispetto di quanto previsto dalle circolari del Ministero della Salute e dal Rapporto ISS COVID-19 n.11/2020 Rev.2 del 29 maggio 2020.

(...)

Pertanto, fermo restando il divieto di ingresso e di transito disposto con l'Ordinanza ministeriale in oggetto, le persone, anche se asintomatiche, che dovessero aver già fatto ingresso nel territorio della Regione Puglia nei 14 giorni antecedenti il 20.12.2020 e che hanno soggiornato o transitato nei territori sopra menzionati:
a) dovranno aver comunicato immediatamente il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (art. 7 comma 3 del DPCM 3.12.2020);
b) in caso di insorgenza dei sintomi COVID-19, dovranno rispettare l'obbligo di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento (art. 7 comma 4 del DPCM 3.12.2020);
Nelle more dell'emanazione di specifico DPCM e/o di emanazione di apposita Ordinanza da parte del Presidente della Giunta Regionale e in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 nonché del rischio connesso all'eventuale variabile del virus SARS-CoV-2, si ritiene che i Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti, per il principio di massima cautela, debbano effettuare la prescrizione dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 comma 1 lett. b) e dell'art. 7 comma 1, lettera c) del DPCM 3.12.2020 e da attuarsi secondo quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 8.

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