ADPec (Assistenza Domiciliare Programmata Temporanea emergenza calore)

Istruzioni operative

martedì 03 giugno 2025

Si riporta di seguito lo stralcio dell'articolo 22 dell'AIR del 12/05/2025 (commi 3-8) e si allegano slide riepilogative sulle modalità di attivazione della (Assistenza Domiciliare Programmata Temporanea emergenza calore (ADPec).

ART. 22 - ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA TEMPORANEA (ADPv e ADPec)

[...]
3. Entro il 31 maggio di ciascun anno e comunque sino al termine del periodo di Emergenza Calore i MAPs attivano, utilizzando il fac simile di cui all'allegato 7 del presente accordo, l'Assistenza Domiciliare Programmata emergenza calore (ADPec) con le modalità di cui al comma 2, all'art. 19 del presente accordo. Tanto al fine di ridurre i rischi correlati, per i pazienti di età >= a 65 anni non deambulabili e/o in condizioni di fragilità clinica e/o sociale.

4. L'assistenza domiciliare legata all'emergenza calore, salvo diverse indicazioni impartite dalla protezione civile regionale, deve intendersi convenzionalmente corrispondente al periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno.

5. I medici di assistenza primaria a ciclo di scelta per tutto il periodo di cui al comma 4, al fine di prevenire eventuali condizioni di rischio legate alle ondate di calore e verificare un'adeguata assunzione di liquidi, normale idratazione, regolare assunzione della terapia, adeguata ventilazione degli ambienti di vita, adeguato supporto sociale, devono, anche attraverso il proprio personale:
a. contattare telefonicamente, o anche attraverso sistemi di telemedicina, i pazienti arruolati, almeno 1 volta a settimana;
b. annotare sulla scheda sanitaria informatizzata individuale i contenuti di cui al punto precedente.

6. Per ogni paziente arruolato inADPec è dovuto un compenso forfettario di € 30,00/mese per tutta la durata del periodo

7. Per l'ADPv e ADPec il compenso per ogni accesso è pari a € 26,46. Nell'ambito del processo di presa in carico durante il periodo di emergenza calore il medico effettua almeno un accesso mensile. Per tali forme non si applica Il limite previsto dalla lettera C comma 2 art. 47 dell'ACN. Ai pazienti ospitati in RSA/residenza protetta si applicano le norme previste dal presente comma.

8. Nel caso di condizioni cliniche che necessitano di una maggiore intensità assistenziale il medico attiva l'ADT che comporta la conseguente applicazione della normativa di riferimento.

Allegati dell'articolo