Dichiarazione redditi, dalle Entrate circolare su Imu e Irpef
l’Imu «sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati»
mercoledì 27 marzo 2013

Attenti alla prossima dichiarazione dei redditi, perché con l’arrivo dell’Imu cambiano i conteggi per l’applicazione dell’Irpef e delle addizionali sul reddito da beni immobili. Lo chiarisce una recente circolare dell’Agenzia delle entrate, nella quale si ricorda quanto stabilisce l’articolo 8, comma 1, del D.lgs 23/2011: l’Imu «sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati».
Il documento delle Entrate, emanato d’intesa con il dipartimento delle Finanze, dettaglia così gli effetti dell’articolo: per esempio, vanno esclusi dall’imponibile Irpef i redditi fondiari derivanti da immobili non locati o non affittati sui quali si paga l’Imu, che in tal modo concretizza la sua funzione di imposta “sostitutiva”. Lo stesso principio va tenuto presente nell’applicazione dell’articolo 11, comma 2-bis, del Tuir: «Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all’articolo 25, di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta». Ne deriva che quando si verifica se la base imponibile Irpef sia sopra o sotto tale limite, vanno esclusi dal computo i redditi da immobili non affittati o non locati (per i quali come detto è dovuta solo l’Imu). Nel 730 o nell’Unico 2013, in ogni caso, il contribuente è tenuto a riportare i dati di tutti i terreni e fabbricati posseduti, compresi quelli i cui redditi sono sostituiti dalla “cedolare secca” e dall’Imu.
La circolare ricorda anche le voci per le quali invece non scatta l’effetto “sostituzione”: il reddito agrario di cui all’articolo 32 del Tuir, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la “cedolare secca”, i redditi da immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell’articolo 43 del Tuir, e i redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’Ires. Allo stesso modo, l’Irpef continua a essere applicata ai redditi derivanti da terreni dati in affitto per usi non agricoli (in quanto produttivi non di reddito dominicale ma di redditi diversi) e alle indennità di occupazione (considerate anch’esse redditi diversi).
Restano assoggettati all’Irpef anche gli immobili esenti dall’Imu, come nel caso dei terreni agricoli – pure incolti – appartenenti ad aree montane e di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 984/1977. Fanno però eccezione i fabbricati rurali a uso strumentale – di cui all’articolo 9 comma 3 bis, del dl 557/1993 – ubicati nei comuni montani di cui all’elenco specifico dell’Istat (consultabile all’indirizzo: http://www.istat.it/it/archivio/6789): tali immobili, infatti, rimangono esenti dall’Irpef e non sono soggetti all’Imu. perché su queste fattispecie non si applicano imposte sui redditi.
La circolare, infine, offre delucidazioni anche sul caso di immobili locati soltanto per una parte del periodo d’imposta. Alla luce del citato “principio di sostituzione”, il contribuente dovrà quantificare esattamente il tempo in cui i fabbricati risultavano locati e la parte in cui non lo erano: l’Imu sostituisce l’Irpef e le addizionali dovute nella sola parte del periodo d’imposta in cui l’immobile non è locato, mentre per la restante parte il reddito fondiario derivante dall’immobile locato è soggetto all’Irpef e alle relative addizionali, calcolate con le regole ordinarie.
Fonte: Federfarma Edicola
Fonte: Federfarma Edicola