La casella PEC va tenuta libera

La Cassazione interviene sulle implicazioni della mancata ricezione della posta elettronica certificata in caso di casella PEC piena.

giovedì 14 giugno 2018

Fonte PMI.it

Se la casella PEC è piena e per colpa di questo il messaggio non arriva, la colpa è del destinatario. Un’importante precisazione della Corte di Cassazione (sentenza n. 7029/2018) che, nel caso in esame, ha avuto implicazioni sul fronte dell’ammissibilità del ricorso presentato a fronte del fatto di non avere ricevuto l’ordinanza interlocutoria contenente l’ordine di integrare il contraddittorio nel giudizio di Cassazione.

I giudici hanno infatti ritenuto inammissibile il ricorso proposto da una società che non aveva ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio formalizzato via PEC: la ricevuta telematica della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate riportava la dicitura “avvenuta consegna”, mentre la ricevuta della comunicazione telematica al contribuente riportava un messaggio di errore di ricezione per casella piena. A fronte di tale impossibilità, la comunicazione era stata effettuata, il giorno stesso, mediante deposito in cancelleria.
Nella sentenza, i giudici hanno richiamato quanto previsto dall’art. 16, d.l. n. 179/2012, conv. con mod. nella I. n. 221 del 2012, nel testo ulteriormente modificato dall’art. 47, d.l. n. 90 del 2014, al cui comma 6 prevede che

Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

Per i giudici, dunque, la procedura seguita nel caso in esame è da ritenersi pienamente efficace, essendo intervenuto il DM 19 gennaio 2016, che, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione “da parte delle cancellerie delle sezioni civili, presso la Corte suprema di Cassazione”, ne ha disposto l’applicazione dal 15 febbraio 2016 (v., con riguardo alla questione in generale, Sez. U, n. 11383 del 31/05/2016).
Inadeguata gestione della PEC

La Cassazione sottolinea quindi che la mancata consegna telematica derivante dalla “casella piena” del destinatario deve ricondursi ad una inadeguata gestione della PEC da parte del titolare dell’utenza per la sua mancata eliminazione (e correlata eventuale archiviazione, se ritenuto necessario dall’utente, in altro diverso spazio informatico) delle mali precedentemente ricevute.