Indennità di maternità: profili fiscali degli istituti dell’ENPAM

L’indennità di maternità, pur avendo natura previdenziale, segue la sorte fiscale del reddito che sostituisce.

martedì 27 giugno 2017

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nfatti, a norma dell’art. 6, comma 2, del T.U.I.R., “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.

Questa disposizione riguarda tutte le categorie di reddito, con la conseguenza che le indennità percepite dalle lavoratrici autonome – costituendo reddito da lavoro autonomo – sono denunciate ai fini fiscali nel Quadro RE del modello redditi, mentre le indennità percepite dalle lavoratrici dipendenti sono esposte nel Quadro RC del medesimo modello, nella sezione dedicata ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

Ciò posto, il medico può esercitare la propria attività professionale come dipendente di un ospedale o di strutture private, oppure come convenzionato medico di famiglia, pediatra di base, addetto a servizi di guardia medica o emergenza territoriale, o ancora come specialista ambulatoriale, medico dei servizi o specialista esterno, infine come libero professionista.

La Fondazione ENPAM, per tutelare la categoria delle proprie iscritte, corrisponde l’indennità di maternità in conformità alle disposizioni generali di cui all’art. 70 del D. Lgs. n. 151/2001, nonché in attuazione del Regolamento ENPAM a tutela della genitorialità – di recente approvazione – riconoscendo una prestazione economica a condizione che tale indennità non sia già prevista e stanziata da altra gestione previdenziale obbligatoria, ovvero non sussista analogo trattamento economico previsto da leggi o contratti per i medesimi eventi tutelati (“incumulabilità” di cui all’art. 6 del citato Regolamento ENPAM).

Il medico chirurgo o odontoiatra – nel periodo di maternità – fa dunque riferimento a Istituti previdenziali diversi a seconda del proprio rapporto di lavoro. Dovrà riferirsi all’INPS nel caso di dipendenza presso una struttura privata (convenzionata o accreditata) o pubblica, all’ENPAM invece, è riservata la tutela nelle diverse ipotesi di seguito menzionate, preesistenti ovvero disciplinate dal nuovo Regolamento:

del medico chirurgo e odontoiatra, che non svolge alcuna attività lavorativa contribuendo al versamento della sola “Quota A” del Fondo di Previdenza Generale;
del medico chirurgo e odontoiatra, che svolge attività di libera professione versando al Fondo di Libera professione “Quota B”;
del medico convenzionato con il S.S.N. (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza territoriale, pediatra di libera scelta) che versa al Fondo Speciale di Medicina Generale;
dello specialista esterno, che opera in strutture accreditate, le quali versano il contributo a favore dei medici e/o odontoiatri presso il Fondo Specialisti Esterni;
dello specialista ambulatoriale che versa al relativo Fondo degli Specialisti Ambulatoriali nei limiti e alle condizioni previste dalla legge;
del medico che frequenta il corso di formazione specialistica e negli altri casi previsti dalla legge, per i quali l’Ente integra l’indennità per il periodo non tutelato, fino al raggiungimento delle cinque mensilità (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali interpello n. 4 del 30 gennaio 2014 Ministero del Lavoro);
del medico che ha diritto all’integrazione dell’indennità secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del Regolamento a tutela della genitorialità (nel caso di redditi professionali inferiori ad una determinata soglia, ovvero nel caso in cui l’indennità percepita da altra gestione previdenziale sia inferiore al minimo fissato).
L’eterogeneità dell’attività professionale svolta dal medico e dall’odontoiatra, nonché il diverso inquadramento fiscale di tali attività, apre la questione legata alla misura dell’imposta che l’Ente è tento ad applicare e versare al Fisco al momento della liquidazione della prestazione, tenuto conto che, fino ad oggi, l’indennità in esame è stata assoggettata alla ritenuta d’acconto nella misura del 20%, prevista dall’art. 25 D.P.R. n. 600/73 per i compensi percepiti per prestazioni di lavoro autonomo.

Si porta l’esempio della categoria dello Specialista Ambulatoriale, il quale – in sede di presentazione della domanda di maternità –  potrebbe denunciare, come spesso accade, oltre al reddito legato all’attività di specialista ambulatoriale da sempre inquadrato fiscalmente come reddito assimilato a quello da lavoro dipendente (cfr. risoluzione Min. Finanze n. 927/74), altri redditi prodotti dall’attività di libera professione assoggettati invece al regime fiscale previsto dal citato art. 25 del D.P.R. n. 600/73.

In dette circostanze, il principio fissato dall’art. 6 del T.U.I.R. sarebbe di difficile applicazione tenuto conto che l’indennità corrisposta dall’Ente dovrebbe sostituire due tipologie reddituali fiscalmente diverse, ovvero non avrebbe alcuna funzione sostitutiva nel caso della prestazione erogata in favore del medico che non svolge attività professionale (versamento della sola “Quota A” al Fondo di Previdenza Generale).

In considerazione di quanto sopra, atteso che l’art. 70 del D. Lgs. n. 151/2001 rappresenta la disciplina di riferimento strutturata dal legislatore nei confronti della sola categoria delle libere professioniste, la Fondazione ha ritenuto opportuno non modificare l’attuale criterio di tassazione delle indennità di maternità, ritenendo valida l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto nella misura del 20% ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 600/73.

Rimane altresì valida l’opzione relativa alla richiesta di esenzione dall’IRPEF, in sede di liquidazione della prestazione, per le indennità corrisposte in favore dei soggetti che abbiano optato per i regimi fiscali di vantaggio secondo la normativa vigente.

L’indennità in parola continuerà dunque ad essere certificata e dichiarata annualmente dall’Ente, in veste di sostituto d’imposta, attraverso la Certificazione Unica nell’ambito della sezione dedicata alla “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”.

Del trattamento fiscale degli altri istituti legati alla maternità attualmente in uso presso l’Enpam ci occuperemo in altra sede.