Ambiti carenti di Assistenza Primaria -

Molti degli ambiti pubblicati nel suddetto bando risultano essere stati già oggetto di assegnazione

mercoledì 08 febbraio 2023

Prot. 015/23 del 08/02/2023

Egr. Assessore alla Salute della Regione Puglia

Alle AA.SS.LL. della Puglia


Oggetto: ambiti carenti di Assistenza Primaria rilevate ai sensi dell’art. 5 del 21/6/2018 dalle Aziende Sanitarie – residui anno 2022.
 

In riferimento all’oggetto, la scrivente deve evidenziare che la Regione Puglia, come per legge, ha pubblicato il bando per le procedure di assegnazione degli ambiti carenti di Assistenza Primaria residui anno 2022 pubblicato su BURP n. 4 del 12/1/2003. La pubblicazione è avvenuta in coerenza con la procedura codificata di assegnazione “degli ambiti carenti residui 2022” così come avvenuto anche per il bando “pubblicazione degli ambiti carenti di Assistenza Primaria dell’anno 2022 e modalità di assegnazione ai sensi dell’art.34, così come modificato dall’art.5 dell’A.C.N. del 21/6/2018” pubblicato sul BURP n. 31 del 17/03/2022.

È stato esplicitamente previsto che “Gli incarichi s’intendono definitivamente assegnati al momento dell’accettazione. Gli eventuali incarichi già assegnati a cui non farà seguito l’apertura dello studio da convenzionarsi, nei termini dei 90 gg previsti dall’art.5 dell’A.C.N. vigente, vanno considerati come residui e ribaltati sulla rilevazione dell’annualità successiva”.  Pertanto, tutti gli ambiti carenti di Assistenza Primaria relativi all’anno 2022 che nell’ambito delle procedure di assegnazione dovessero essere stati “assegnati” e a cui non è seguito l’apertura dello studio non possono essere considerati ambiti “residui” e quindi devono essere “ribaltati sulla rilevazione dell’annualità successiva”. 

La scrivente O.S. rileva tuttavia che molti degli ambiti pubblicati nel suddetto bando risultano essere stati già oggetto di assegnazione secondo le procedure di cui al bollettino n. 31 del 17/03/2022 “pubblicazione degli ambiti carenti di Assistenza Primaria dell’anno 2022 e modalità di assegnazione ai sensi dell’art.34, così come modificato dall’art.5 dell’A.C.N. del 21/6/2018” e pertanto non riconducibili alla procedura dei residui. Si chiede pertanto, in autotutela, la modifica della pubblicazione degli ambiti carenti residui. Ciò al fine non solo di riportare le procedure nell’alveo della legittimità ma anche di non compromettere le legittime aspettative degli aventi titolo e evitare inutili contenziosi che ritarderebbero l’assegnazione degli incarichi in un contesto già di notevole carenza dei medici.

Cordiali saluti

 

Il Segretario Generale Regionale
     Dott. Donato Monopoli