Quarta dose: il medico torni a essere il punto di riferimento per fugare i dubbi dei cittadini

Difficoltà nella somministrazione della quarta dose; le vaccinazioni siano sempre effettuate in presenza del medico

mercoledì 11 maggio 2022

Stenta un po’ ad affermarsi la cosiddetta quarta dose, il secondo booster destinato agli ultraottantenni e ai soggetti fragili.

A rilevarlo, il presidente della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, in un video per il prossimo numero di FNOMCeO Tg Sanità.

I medici registrano difficoltà nella somministrazione della quarta dose – afferma – e questo è legato a un finalmente sensibile miglioramento dei dati epidemiologici che lasciano intravedere una riduzione netta e significativa, nel giro di qualche settimana, dei numeri della pandemia”.

Ora, secondo Anelli, è il momento di tornare alla normalità, anche nelle modalità di somministrazione dei vaccini, in modo che sia il medico a poter fugare, con piena cognizione di causa, i dubbi del suo paziente.

Superata la fase emergenziale – spiega – dove avevamo bisogno che tutti i professionisti sanitari collaborassero e dessero una disponibilità per fare la vaccinazione, abbiamo ora la necessità che si torni a una normale erogazione di questi servizi, rispettando le competenze”.

Mi sembra giusto – afferma – che, a fronte dei tanti dubbi che i cittadini sollevano, torni il medico ad essere il punto di riferimento. Sono le competenze esclusive della prescrizione medica a consentire di poter fare una prescrizione, scegliere la tipologia del vaccino, decidere se vaccinare o meno un determinato individuo in ragione di quelle che sono le sue patologie. Quindi, ancora una volta, ribadiamo con forza che le indicazioni previste dalle agenzie regolatorie, sia l’Ema sia l’Aifa, prevedono una prescrizione da parte del medico, la valutazione, sulla base delle patologie, dell’indicazione a sottoporsi al vaccino, nonché la raccolta del consenso informato, che rappresenta la libera scelta da parte del paziente di poter decidere se aderire o meno alla proposta fatta dal medico”.

 Una posizione consolidata, questa della FNOMCeO, riaffermata da Anelli anche durante l’audizione di questa mattina di fronte al Nitag, il Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni.

Ricordiamo – ha rappresentato Anelli – che la classificazione ai fini della fornitura prevede per i vaccini antinfluenzali la ricetta ripetibile e per i vaccini anti SARS-CoV-2 la ricetta limitativa. Inutile qui ribadire come la prescrizione sia “una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico” che “impegna la sua autonomia e responsabilità” e che “deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico”. Laddove il vaccino venga somministrato senza la presenza del medico non può dunque ritenersi superato l’obbligo di prescrizione, che può invece essere assorbito dalla raccolta, ove sia fatta e firmata, appunto, dal medico, del consenso informato. Riteniamo inoltre utile sottolineare che sia i vaccini antinfluenzali sia quelli anti SARS-CoV-2 sono sottoposti a monitoraggio addizionale, cioè a un monitoraggio su eventuali effetti collaterali ancora più attento e stringente rispetto ad altri medicinali. Questo non perché non siano sicuri ma perché sono stati commercializzati solo di recente (la composizione degli antinfluenzali cambia ogni anno e i vaccini contro il Covid-19 sono entrati in commercio a fine 2020) e dobbiamo raccogliere quante più informazioni possibili sugli eventuali effetti avversi”.

Anelli ha fatto, ancora una volta, riferimento al cosiddetto “scudo penale”, che si applica esclusivamente quando l’uso del vaccino sia conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità.

Il Presidente della FNOMCeO ha poi ricordato che “anche nei riassunti delle caratteristiche di prodotto, approvati dalle autorità regolatorie, dei vaccini registrati, e pubblicati sul sito dell’AIFA, è raccomandata la pronta disponibilità di cure e supervisioni mediche adeguate in caso di reazione anafilattica a seguito della somministrazione”. E che “la decisione di sottoporre o meno a vaccinazione la persona, sulla base delle indicazioni riportate nelle caratteristiche del prodotto, non può prescindere dalla valutazione delle condizioni di salute del paziente, da effettuarsi da parte del medico nel momento stesso della vaccinazione, anche per escludere potenziali situazioni patologiche intercorrenti. Non si può quindi non evidenziare come la mancata osservanza di quanto rappresentato nei riassunti delle sostanze da somministrare dell’AIFA, esponga i vaccinatori non medici a inevitabili conseguenze in termini di responsabilità medico-legale, così come previsto dall’art. 3 del D.L. 01/04/2021, n. 44, successivamente modificato dalla legge di conversione 28 maggio 2021, n. 76”.

Infine, il consenso informato: la legge e lo stesso Codice di deontologia medica lo affidano al medico. “La ratio di tale previsione legislativa – ha argomentato – deve ritenersi finalizzata ad attribuire al medico, in quanto unico soggetto deputato all’anamnesi e alla valutazione dello stato di salute del paziente, la trasmissione di una corretta informazione finalizzata alla raccolta del consenso riguardo ai benefici e ai rischi di tale trattamento sanitario, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze di un rifiuto dello stesso”.

È indubbio – ha concluso Anelli – che la prescrizione e la relativa somministrazione di un vaccino si configuri come atto medico, poiché, in quanto tale, esso è esercitabile solo da un medico o da un professionista sanitario all’uopo delegato, ma sempre in presenza del medico stesso. A tal proposito occorre tenere ben distinti e separati gli ambiti di competenza delle diverse professioni e fronteggiare la questione del riassetto dei percorsi formativi relativamente ai diversi ruoli degli operatori sanitari, evitando così che si creino disparità e invasioni di competenze”.