Prestazioni di riabilitazione domiciliare fruibili anche fuori regione
E’ quanto prevede il disegno di legge che sarà approvato domani dalla Giunta regionale Puglia
giovedì 24 ottobre 2013

Fonte: Tuttosanità News
Qualora il fabbisogno di prestazioni di riabilitazione domiciliare non possa essere soddisfatto attraverso accordi contrattuali con i centri operanti nel territorio dell’ASL di riferimento, i direttori generali stipulano accordi contrattuali con strutture insistenti in altri ambiti territoriali, in funzione dell’abbattimento delle liste di attesa..
Qualora il fabbisogno di prestazioni di riabilitazione domiciliare non possa essere soddisfatto attraverso accordi contrattuali con i centri operanti nel territorio dell’ASL di riferimento, i direttori generali stipulano accordi contrattuali con strutture insistenti in altri ambiti territoriali, in funzione dell’abbattimento delle liste di attesa..
E’ quanto prevede il disegno di legge che sarà approvato domani dalla Giunta regionale che va a modificare il comma 4 dell’art. 19 della L.R. n. 26/2006 e dall’’art. 8 della L.R. n. 4/2010. Il ddl dà attuazione alla sentenza n. 236/2012 con cui la Corte Costituzionale ha annullato al comma 4 del predetto art.19 della L.R. n.26/2006, dopo le paroli “ambiti territoriali”, la parola “regionali” ritenendo valida la priorità stabilita dalla legge regionale che privilegia innanzitutto le strutture pubbliche e, di seguito, quelle private insistenti nel territorio della ASL.
Diversamente la Corte ha stabilito, pero’, che al di fuori dell’ambito territoriale della ASL, il Direttore generale debba valutare caso per caso tutti gli elementi rilevanti ai fini della determinazione a stipulare un accordo contrattuale con presidi privati, intraregionali o extraregionali, tra cui, ad esempio, le caratteristiche dei pazienti, la tipologia delle prestazioni riabilitative da erogare, le condizioni economiche offerte dai singoli operatori sanitari, nonché la dislocazione territoriale effettiva (nel caso in cui accada che un presidio sanitario extra-regionale si trovi, nei fatti, più vicino al domicilio del paziente, rispetto a strutture aventi sede legale nella Regione, specie nelle zone confinanti con altre Regioni). Di qui il provvedimento odierno.
Diversamente la Corte ha stabilito, pero’, che al di fuori dell’ambito territoriale della ASL, il Direttore generale debba valutare caso per caso tutti gli elementi rilevanti ai fini della determinazione a stipulare un accordo contrattuale con presidi privati, intraregionali o extraregionali, tra cui, ad esempio, le caratteristiche dei pazienti, la tipologia delle prestazioni riabilitative da erogare, le condizioni economiche offerte dai singoli operatori sanitari, nonché la dislocazione territoriale effettiva (nel caso in cui accada che un presidio sanitario extra-regionale si trovi, nei fatti, più vicino al domicilio del paziente, rispetto a strutture aventi sede legale nella Regione, specie nelle zone confinanti con altre Regioni). Di qui il provvedimento odierno.