DECRETO-LEGGE "Liquidità" 8 aprile 2020, n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

giovedì 09 aprile 2020

 











Art. 38. 
 
(Disposizioni  urgenti  in  materia  contrattuale  per  la   medicina
                           convenzionata) 
 
  1. In considerazione della temporanea sospensione delle  trattative
in corso per  la  definizione  contrattuale  dell'accordo  collettivo
nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera
Scelta, per le necessita'  connesse  al  contenimento  dell'emergenza
pandemica da COVID-19, per tutta la  durata  dell'emergenza  e  salvo
quanto previsto dal comma 2, e' riconosciuto l'adeguamento  immediato
della quota capitaria/oraria ai Medici  di  Medicina  Generale  e  ai
Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici  previsti  dall'Atto
di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo  nazionale  della
medicina   convenzionata,   approvato   dal   Comitato   di   Settore
Regioni-Sanita' in data 9 luglio 2019 e 29 agosto  2019  su  proposta
della Conferenza delle Regioni e delle  Province  autonome  e  parere
positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il
2018, nonche' i relativi arretrati. 
  2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere  le  trattative
per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018  entro  sei  mesi  dalla
fine dell'emergenza secondo le  procedure  ordinarie,  anche  tenendo
conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la
parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso  in
cui non si provveda alla conclusione  delle  trattative  nei  termini
previsti cessano gli effetti di cui al comma 1. 
  3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene  erogato  anche
per garantire la reperibilita' a distanza dei  medici  per  tutta  la
giornata, anche con l'ausilio del personale di  studio,  in  modo  da
contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di
contagio dei medici e del personale stesso. 
  4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera  scelta  si
dotano, con  oneri  a  proprio  carico,  di  sistemi  di  piattaforme
digitali che consentano il contatto  ordinario  e  prevalente  con  i
pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel  caso
in cui non siano dotati  di  dispositivi  di  protezione  individuale
idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle  Regioni,  per
la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o  in
fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali. 
  5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti
di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, per l'acquisto e la fornitura ai medici  di  pulsiossimetri  che
permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione
a distanza della saturazione di ossigeno e della  frequenza  cardiaca
durante il  videoconsulto.  Il  medico  si  avvarra'  delle  fasi  di
osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi  riferiti  dal
paziente, per un orientamento  che  definisca  le  successive  azioni
cliniche necessarie in accordo con  i  percorsi  definiti  a  livello
regionale. 
  6. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  1  e'  riconosciuto
l'adeguamento immediato  del  trattamento  economico  spettante  agli
specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici previsti  dall'Atto
di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo  nazionale  della
medicina   convenzionata,   approvato   dal   Comitato   di   Settore
Regioni-Sanita' in data 9 luglio 2019 su  proposta  della  Conferenza
delle Regioni  e  delle  Province  autonome  e  parere  positivo  del
Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018. 
  7.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo   si   provvede
nell'ambito delle  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente.