Erogazione test SARS-CoV-2 per finalità diverse da quelle di Sanità pubblica – Chiarimenti.
Test rapidi con oneri a carico del richiedente
giovedì 13 ottobre 2022
Con riferimento a quanto indicato con circolare prot. AOO/005/006716 del 10.10.2022 e in ragione delle richieste di
chiarimenti pervenute dalla Federfarma di Puglia, si chiarisce quanto segue.
Nelle more del recepimento del “Protocollo d’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma,
Assofarm e Farmacie Unite per la somministrazione da parte dei farmacisti di vaccini anti-Covid19, dei vaccini antiinfluenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello
nasale, salivare o orofaringeo” sottoscritto il 28.07.2022, si conferma che le farmacie aperte al pubblico convenzionate
con il Servizio Sanitario Regionale facenti parte della Rete regionale SARS-CoV-2 possono erogare i test antigenici rapidi
per SARS-CoV-2 con oneri a carico del richiedente registrandone i dati nel sistema informativo regionale “IRIS”
utilizzando come “Finalità del test” la voce “Motivi non sanitari (es. viaggi, studio, partecipazione a concorsi ed esami, etc.) (mod. E)” e come Motivo della richiesta il valore “Motivo non sanitario”, al fine di distinguere l’erogazione del test dalle finalità di “Sorveglianza epidemiologica e altri motivi di Sanità pubblica, Sorveglianza sanitaria operatori pubblici SSR (mod. A)” con oneri a carico del SSR.
utilizzando come “Finalità del test” la voce “Motivi non sanitari (es. viaggi, studio, partecipazione a concorsi ed esami, etc.) (mod. E)” e come Motivo della richiesta il valore “Motivo non sanitario”, al fine di distinguere l’erogazione del test dalle finalità di “Sorveglianza epidemiologica e altri motivi di Sanità pubblica, Sorveglianza sanitaria operatori pubblici SSR (mod. A)” con oneri a carico del SSR.
Quanto innanzi è già operativo ed è specificato nelle istruzioni operative del sistema “IRIS”.
Pertanto, si conferma che, come indicato con le diverse circolari regionali (i.e. prot. AOO/005/0005849 del 01.09.2022),
per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure che sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da
almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dalla positività, purché al termine del periodo d’isolamento,
venga effettuato un test antigenico rapido o molecolare eseguito presso uno degli erogatori della rete regionale SARSCoV-2 e l’esito del test sia negativo. La registrazione dell’esito negativo per qualsiasi finalità, ivi compresi i motivi non
sanitari, determina quindi la chiusura automatica del provvedimento di isolamento e l’invio del dato alle piattaforme
nazionali.
Si ricorda che tutti i test antigenici rapidi erogati a qualsiasi titolo dalle strutture pubbliche e private ammesse a far parte
della Rete regionale SARS-CoV-2 devono essere inclusi nell’elenco comune europeo 1 affinché siano validi anche ai fini
del rilascio della Certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
Si invitano i destinatari della presente a prendere atto di quanto innanzi, darne attuazione e darne diffusione a tutte le
articolazioni di competenza