INAIL: Denuncia di infortunio e di malattia professionale in via telematica
Dal 1° luglio 2013 entra in vigore l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici Inail per le comunicazioni con le imprese
domenica 30 giugno 2013

Con la circolare n. 34/2013 Inail fornisce indicazioni al riguardo, con particolare riferimento alle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi e asbestosi, unitamente alle soluzioni alternative da adottare al verificarsi di disfunzioni di carattere informatico o di ricorso a procedure non ancora telematizzate.
Art. 9 (Eliminazione dell’obbligo a carico del datore di lavoro di invio all’INAIL delle certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale)
1. A decorrere dal centottantasesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto:
a) il certificato medico di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, di cui all’articolo 53, commi 1 e 5, del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è trasmesso all’INAIL, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.
Non è ancora in vigore l’obbligo di comunicazione a fini statistici degli infortuni che comportino l’assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello dell’evento, previsto dall’art. 18, lettera r) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
Per la richiesta di informazioni e l’invio di segnalazioni sono attivi:
- Il Contact center multicanale tel 803 164 (da rete fissa) o 06164164 (da rete mobile)
- Il servizio Inail Risponde
- L’help desk per il settore marittimo: helpdesk.navigazione@inail.it
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