Risarcimento del colpo di frusta solo se è accertato dagli esami
Rc auto. Stop anche ai semplici riscontri visivi da parte del medico
lunedì 16 dicembre 2013

Maurizio Caprino (Sole24ore)
La stretta sui costi dei risarcimento della Rc auto varata l'altro ieri dal Consiglio dei ministri riguarda anche le lesioni lievi. Primo fra tutti il colpo di frusta, che molti lamentano dopo un tamponamento. Ora – almeno secondo il testo non ufficiale del decreto legge Destinazione Italia uscito da Palazzo Chigi e comunque soggetto a modifiche in Parlamento – il danno biologico per queste lesioni potrà essere risarcito solo se emergerà da un accertamento fatto con strumenti. E viene rafforzato il valore dei dati registrati dalla scatola nera, anche ai fini della valutazione della compatibilità delle lesioni lamentate con la dinamica dell'incidente. Ma, come spesso accade in una materia complessa e costellata da interessi di categoria com'è la Rc auto, tutte le novità potrebbero portare effetti collaterali negativi o rivelarsi inefficaci.
Per esempio, la necessità di accertamento strumentale delle lesioni potrebbe portare un aumento di quei costi da sostenere per l'effettuazione di esami (per esempio, radiografie, ecografie, tac, elettromiografie e risonanze magnetiche). Oppure sarà un problema capire come procedere in caso di lesioni che non possono essere diagnosticate con esami strumentali, ma solo con una visita medica.
Che la materia sia molto insidiosa lo si capisce già dal fatto che, ultimamente, in meno di due anni la normativa è stata cambiata già due volte. La prima volta, in sede di conversione in legge del Dl 1/2012 (quello del governo Monti sulle liberalizzazioni), fu stabilito che il danno biologico per le lesioni fisiche di lieve entità (cioè quelle che comportano un massimo di nove punti percentuali di invalidità permanente) è risarcibile soltanto quando c'è un «riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione». Ora, con il decreto legge varato l'altro ieri, si stabilisce che il riscontro può essere solo strumentale.
Già dopo il Dl 1/2012 in ambienti medici si era parlato di un possibile aumento delle prescrizioni di esami strumentali. Qualcuno ha scritto anche di «prescrizioni fantasiose» e fatto notare che talvolta si tratta anche di esami dolorosi. Qualcun altro ha pure obiettato che il Dl 1/2012 non aggiungeva nulla di nuovo, in quanto un riscontro strumentale o visivo ci vorrebbe sempre.
Sia come sia, finora le compagnie e altri osservatori del settore hanno affermato che questo vincolo ha funzionato. Con l'ultima novità, i problemi denunciati in ambienti medici non possono che acuirsi. Per questo, il rapporto costi-benefici dell'abolizione degli accertamenti visivi sarà da verificare.
Va poi sottolineato che i costi di questi esami spesso non sono indifferenti. E, secondo l'esito del risarcimento, andranno a carico dell'assicurazione (vanificando in parte gli effetti della stretta sui risarcimenti) oppure del danneggiato. Ciò consiglia prudenza nel decidere di sottoporsi a esami, quantomeno quando si è consci di non aver riportato lesioni importanti e ci si rivolge a un medico interessato più al risarcimento che alla salute del paziente "spinge" per farlo sottoporre agli accertamenti strumentali.
La portata del nuovo obbligo di esame strumentale andrà valutata anche alla luce du un'altra delle tante novità sulla Rc auto contenute nel Dl Destinazione Italia: il riconoscimento esplicito delle risultanze della scatola nera (e di altri elementi emersi in sede di perizia) tra i parametri che autorizzano le compagnie a ritenere sospetta una richiesta di risarcimento e quindi a sospendere le procedure di liquidazione per ulteriori approfondimenti. Il caso classico è quello dell'accelerazione subita da un veicolo tamponato: la scatola nera la misura e così può rilevare se essa è stata tanto lieve da rendere immotivata la richiesta di risarcimento per colpo di frusta.
Finora l'utilizzo di questi parametri in giudizio ha avuto esiti molto dipendenti dalla discrezionalità del giudice. Che ora, con le nuove disposizioni, dovrebbe essere ridotta.