Certificazioni verdi Covid-19 (Digital Green Certificate) - Comunicazione urgente.

Piattaforma IRIS (ex Giava Covid) —Attività di bonifica automatica e azioni consequenziali

giovedì 15 luglio 2021

OGGETTO: IRIS (già GIAVA-COVID-19)         Certificazioni verdi Covid-19 (Digital Green

Certificate) —Attività di bonifica automatica e azioni consequenziali —Comunicazione urgente.

Con riferimento alla Delibera di Giunta Regionale 6 aprile 2021, n. 557 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 — Approvazione linee di indirizzo — Istituzione albo strutture autorizzate all'esecuzione test dell'antigene SARS-CoV-2", si rammenta che il sistema informativo regionale "IRIS" (già GIAVA-COVID-19) è l'unica piattaforma regionale che, attraverso servizi di cooperazione e integrazione con le altre piattaforme regionali e nazionali, permette la gestione epidemiologica e delle attività di sorveglianza connesse all'emergenza Covid-19.

Il rispetto degli obblighi informativi a carico delle strutture ed operatori del Servizio Sanitario Regionale consente di mettere a disposizione i dati per la comunicazione con le piattaforme nazionali, nonché garantire il rilascio di "Certificazioni verdi COVID-19".

A seguito dell'entrata in vigore dei Regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954, è stato definito un quadro di principi, regole e sistemi organizzativi per consentire il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione (Certificato COVID'digitale dell'U E) con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia da Covid-19.

Casella di testo wwwregionepugliaitPM25REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALESEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE PEC sezIoncpstaPpeciunargniglIail Via Gentile n52 - BARIPer il medesimo scopo, con il DPCM del 17 giugno 2021 è stata regolamentata la produzione delle "Certificazioni verdi COVID-19" mediante la Piattaforma nazionalé-DGC, nonché rinteroperabilità della piattaforma italiana con le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea.

Con nota prot. A00/005/4970 del 09.07.2021 sono state fornite già indicazioni operative e informazioni inerenti alla gestione é rilascio delle Certificazioni Verdi.COVID-19.

Si pone in evidenza, che la piattaforma nazionale-DGC prevede il rilascio della certificazione verde COVID-19 di guarigione sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e dalle Province autonome mediante i propri sistemi informativi regionali nonché sulla base, di eventuali dati direttamente registrati, nel Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) da parte dei Medici.

Dall'analisi delle posizioni presenti nei sistema informativo regionale IRIS (GIAVA-COVID-19),si è rilevato ché in molti casi non si è compiutamente provveduto alla registrazione e/o all'aggiornamento dei  dati, in violazione agli obblighi informativi dalla Regíohe con molteplici disposizioni e provvedimenti..

Pertanto, si ritiene opportuno sottoporre all'attenzione dei destinatari della .resente comunicazione una serie di soluzioni inclivícire di superare difficoltà connesse al rilascio di:

1.    Certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione;

2.    Certificazioni verdi Covid-19 di guarigione.

La descrizione di seguito riportata è impórtante anche per consentire dí uniformare, a livellò del territorio, le procedure, operative e di registrazione dati in materia di attività di sorveglianìa epidemiologica, di contaci tracing, di gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nei diversi contesti nonché in materia di strategie di ésecuZione delle diverse tipologie di test SARS-CoV-2 sulla base degli indirizzi operativi già adottati dalla Regione Puglia.

Le soluzioni utili per migliorare la qualità dei dati mediante bonifiche automatiche, come di seguìto descritte, sono state elaborate d'intesa con il Responsabile regionale Flussi COVID-19 e con il coinvolgimento di Referenti Flussi COVID-19 aziendalí al fine di verificarne preventivamente impatti e vantaggi.

1. Rilascio della "Certificazione verde di vaccinazione"

Nel caso di una persona vaccinata con singola dose dopo 3 (90 giorni) ed entro 6 mesi (180 giorni) dalla documentata infezione (circolare Ministero della Salute prot. 0008284 del 03.03.2021) per un vaccino che prevede' due somministrazioni, la Certificazione verde di vaccinazione viene emessa dalla piattaforma nazionale-DGC in presenza del dato del tampone molecolare positivo per un soggetto con pregressa infezione e, quindi, con uno stato clinico di guarigione.

Si sottolinea che, per le persone con pregressa infezione da SARS-CoV-2, il ciclo vaccinale si può ritenere completato, ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19, se la somministrazione interviene tra il 9lesimo e il 180esimo giorno successivo alla data di prelievo del test molecolare che ha dato esito positivo al SARS-CoV-2.

In assenza di aggiornamento dello stato clinico con registrazione dell'avvenuta guarigione all'interno del sistema informativo "IRIS", il sistema informativo "GIAVA" non potrà acquisire il dato della pregressa infezione con conseguente chiusura del ciclo vaccinale con una sola dose somministrata per vaccini che prevedono due dosi.

Pertanto, risulta fondamentale che gli operatori procedano tempestivamente all'aggiornamento dello stato clinico di guarigione nel sistema informativo "IRIS".

Anche a tale scopo saranno effettuate bonifiche automatiche per l'aggiornamento dello stato clinico, come di seguito descritte.

C) Aggiornamento stato clinico ed emissione "Certificazione verde di guarigione"

Nel caso di una persona guarita da SARS-CoV-2, dopo periodo di isolamento disposto ín conformità con le disposizioni ministeriali vigenti, la Certificazione verde di guarigione viene emessa dalla piattaforma nazionale-DGC solo a seguito di generazione, all'interno del sistema informativo "IRIS", di un certificato di. guarigione.

A. tal fine, deve essere registrato un provvedimento di "Fine isolamento" con associazione di stato clinico "Guarito":

a)     nel caso in cui la guarigione sia attestata dall'esito negativo del test molecolare SARS-CoV-2 e superamento del periodo prescritto di isolamento;

b)     nel caso in cui la guarigione del soggetto "positivo a lungo termine" sia attestata in ragione del superamento del periodo di isolamento di 21 giorni, di cui almeno 7 con assenza di sintomatologia Covid-19-correlata.

È stata condotta una analisi di dettaglio per determinare la fattispecie e la numerosità di casi registrati in maniera inappropriata nel sistema informativo "IRIS" che, pertanto, non consentono la corretta generazione delle Certificazioni verdi COVID-19 di guarigione in base alle regole definite con DPCM 17.06.2021.

A seguito di tale analisi si ritiene opportuno attivare una procedura automatica mediante la quale riclassificare nel sistema "IRIS" tutti i casi di seguito indicati in modo da accelerare le operazioni di bonifica, altrimenti da svolgersi manualmente, e conseguentemente consentire la generazione della certificazione di guarigione.

Per ì casi sotto riportati, circa 22.500, sarà registrato automaticamente nel sistema "IRIS" lo stato clinico di "Guarito" e si procederà alla generazione automatica dei certificati di guarigione.

L'operazione riguarda i casi registrati con:

a) stato clinico "Clinicamente guarito" E Inoltre, si procederà .alla generazione automatica dei certificati di guarigione, previa registrazione dello stato clinico "Guarito", anche per circa 1.100 ulteriori posizioni di:

d) persone che risultano essere state ricoverate per SARS-CoV-2 e per le quali nel Sistema:

·        risulta registrata dalle strutture di vicoverRpubbliche e private accreditate la dimissione ordinaria "a domicilio" con.stato clinico "Asintomatico";

·        non risulta nessun test molecolare con esito positivo, successivo al provvedimento di dimissione.

e)    persone il cui primo esito positivo del test molecolare sia registrato in data superiore a 40 giorni dalla data della bonifica e ,per le, quali nel Sistema sia registrato un ultimo test molecolare negativo con collocazione "a dornicilió";

f)    persone positive al .test molecolare per le quali risulta erroneamente registrato nel Sistema un provvedimento di "fine quarantena per negatività al test" anziché un provvedimento di "fine isolamento".

Dalle operazioni di bonifica in questione sono escluse le posizioni di coloro che hanno già uno stato clinico "Guarito" nella loro storia clinica registrata nel sistema "IRIS".

La bonifica sarà effettuata per casi Covid-19 di cui sopra, a condizione che non sia presente nel sistema "IRIS" un test molecolare SARS-00V-2 con esito positivo, eseguito in data successiva alle  posizioni così rilevate.

Considerato che la piattaforma nazionale-DGC richiede che sia fornito il dato del medico che ha generato il certificato di guarigione e che tale nominativo deve essere già noto al Sistema Tessera. Sanitaria, si comunica ché, al fine di consentire la generazione dei certificati di guarigione a seguito delle bonifiche di cui sopra nel sistema "IRIS" e conseguente invio del flusso dati alla piattaforma nazionale-DGC, í casi oggetto di bonifica riporteranno come nominativo firrnatario del certificato quello del Direttore medico del SISP ASL territorialmenté competente o quello del MMG/PLS, in base alla verifica della "presa in carico" del caso Covid-19 come registrata nel Sistema.

I nominativi dei MMG/PLS sono già noti al Sistema Tessera Sanitaria mentre i nominativi dei Direttori Medici SISP ASL — ove non già effettuato—devono essere registrati dagli "amministratori' di sicurezza" di ciascuna ASL nel Sistema Tessera Sanitaria attribuendo la voce "Gestione di certificati di guarigione".

Sulla base di quanto innanzi descritto, si procederà con il conferimento massivo alla piattaforma nazionale-DGC dei dati cosi bonificati al fine della generazione conseguenziale delle Certificazioni verdi di guarigione.

Si richiamano nuovamente tutti gli operatori addetti alle attività di sorveglianza epidemiologica COVID-19 a provvedere alla registrazione dei provvedimenti di "Fine isolamento" con associazione corretta dello stato clinico per tutti i soggetti in carico e a rispettare le disposizioni inerenti gli obblighi informativi e le istruzioni operative del Sistema "IRIS" (GIAVA-COVID-19).

Per le persone che risultano essere state ricoverate per SARS-CoV-2 e per le quali nel Sistema risulta
registrata dalle strutture di ricovero pubbliche e private accreditate la dimissione "a domicilio" con
stato clinico "Guarito", la firma riportata nel certificato di guarigione sarà associata al Direttore

·            nessun tampone molecolare positivo successivo alla data dello stato clinico e/o

·            provvedimento di fine isolamento (per negatività del test o per decorrenza termine di 21 giorni);

b)     provvedimento di "Fine isolamento" per négatività al test o per decorrenza del termine di 21 giorni e nessun tampone molecolare positivo con data diagnosi successiva alla data di emissione del provvedimento;

c)     stato clinico "Asintomatico" e ultimo test SARS-CoV-2 negativo.

medico del SISP ASL territorialmente competente.

Si comunica che, al termine delle bonifiche automatiche di cui innanzi, sarà prodotto eXport in favore dei Referenti Flussi Covid-19 aziendali con evidenza delle eventuali posizioni da bonifiCare manualmente secondo specifiche indicazioni operative che saranno formalizzate in seguito.


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