Certificazioni di esenzione temporanea o permanente alla vaccinazione anti Covid‐19 ‐

NOTIFICA E DISPOSIZIONI - Nota Regionale 5573 del 9 agosto 2021

lunedì 09 agosto 2021

Si evidenzia che, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al predetto decreto e dell’avvio del
sistema nazionale per l’emissione digitale delle certificazioni di esenzione vaccinale, le stesse devono
essere rilasciate:

 dai Medici vaccinatori e dai MMG/PLS che operano nell’ambito della campagna vaccinale anti
SARS‐CoV‐2/Covid‐19;

 dai medici responsabili dei centri di sperimentazione nei quali è stata effettuata la
vaccinazione, per coloro che hanno partecipato allo studio clinico COVITAR e sono
temporaneamente esentati dalla vaccinazione anti Covid‐19;

 in formato cartaceo o digitale utilizzando il layout allegato alla circolare del Ministero della
Salute;

 a titolo gratuito;
 con validità massima fino al 30 settembre 2021.

Inoltre, le certificazioni così rilasciate, devono essere correttamente archiviare in formato analogico o
digitale, ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e Linee Guida AgID, e contenere almeno i seguenti dati:

a) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale);

b) la dicitura: “Soggetto esente alla vaccinazione anti SARS‐CoV‐2. Certificazione valida per
consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO‐LEGGE 23 luglio
2021, n 105”;

c) la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione
valida fino al _________” (indicando come data di validità massima quella del 30 settembre
2021);

d) i dati relativi al Centro di sperimentazione ovvero al Punto vaccinale della Azienda
Sanitaria/IRCCS/Ente del Servizio Sanitario Regionale (denominazione del Servizio – Regione);

e) il timbro e la firma autografa (leggibili) del medico certificatore oppure la firma digitale apposta
ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. e Linee Guida AgID;

f) il numero di iscrizione all’ordine o il codice fiscale del medico certificatore.

Si sottolinea, altresì, che le certificazioni di esenzione vaccinale già eventualmente emesse dai Servizi
Sanitari Regionali, rimangono valide temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, sul territorio
nazionale e devono essere rivalutate alla luce dei criteri e contenuti della circolare prot. 35309 del 4
agosto 2021.
Si evidenzia che ciascun Medico vaccinatore deve effettuare attenta valutazione delle principali
controindicazioni e precauzioni della vaccinazione anti Covid‐19 ovvero di tutte quelle condizioni
cliniche che possono comportare più frequentemente il differimento o la mancata vaccinazione, in
base alle indicazioni definite dal Ministero della Salute e riportate nella circolare prot. 35309/2021 che
qui si allega e trasmette.

Si raccomanda, altresì, l’applicazione di una corretta e completa informazione nei confronti degli
interessati relativamente alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione non
farmacologiche e le condizioni anti contagio da SARS‐CoV‐2 (utilizzo dei DPI, distanziamento dalle
persone non conviventi, igiene delle mani e delle vie aeree, evitare assembramenti, etc..) così come
definite dai provvedimenti nazionali.

(omissis)

Infine, si evidenzia che il Ministero della Salute ha ribadito ancora una volta come l’esecuzione di test
sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è raccomandata ai fini
del processo decisionale vaccinale; per tale motivo la presenza di un titolo anticorpale non può di per
sé essere considerata, al momento, alternativa al completamento del ciclo vaccinale.

Altri articoli sull'argomento