Indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità

Aggiornamento indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio — DISPOSIZIONE.

lunedì 06 aprile 2020

(omissis)

SI DISPONE CHE
1. l'esecuzione dei test SARS-CoV-2 (tamponi) deve avvenire tassativamente secondo quanto previsto dalla Circolare prot. 0011715 del 03.04.2020 del Ministero della Salute come esplicitato dall'allegato 1 alla presente disposizione, a formarne parte integrante e sostanziale;

2. la responsabilità circa la richiesta di esecuzione dei test SARS-CoV-2, sulla base degli indirizzi di cui alla Circolare prot. 0011715 del 03.04.2020 del Ministero della Salute e della presente disposizione, è posta in capo a:

a) Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, per tutti i casi sospetti siano essi al proprio domicilio, presso le strutture di ricovero private accreditate, presso le strutture territoriali residenziali e semiresidenziali sanitarie, socio sanitarie, socio-assistenziali e COVID-19 (RSA, RSSA, Casa di Riposo, Casa Famiglia, Comunità alloggio, Casa alloggio, Gruppo appartamento, Struttura post COVID-19, Struttura contumaciale);

b) Medico competente, per tutti gli operatori sanitari dell'Azienda, Ente e Istituto pubblico del SSR di competenza;

c) Centrale Operativa 118 per tutti i casi previsti dalle flow chart;

d) Direttore della U.O. di degenza (reparto) della struttura di ricovero pubblica, per tutti i soggetti ricoverati;

e) Direttore della struttura di accettazione e urgenza (Pronto Soccorso), per tutti i soggetti presi in carico mediante il pre-triage;

3. l'esecuzione del test non può avvenire in assenza di richiesta (prescrizione) prodotta dalle strutture territoriali, di emergenza o ospedaliere come sopra indicate;

4. gli approcci diagnostici al momento tecnicamente più vantaggiosi, attendibili e disponibili rimangono, come da Circolare del Ministero della Salute, unicamente quelli basati sul rilevamento del virus in secrezioni respiratorie attraverso metodi di RT-PCR per amplificazione di geni virali espressi durante l'infezione da SARS-CoV-2, incluse le metodiche molecolari point-of-care validate;

5. l'esecuzione dei test per la diagnosi molecolare per casi di infezione da SARS-CoV-2 è eseguita esclusivamente presso il laboratorio di riferimento regionale come da Circolare del Ministero della Salute 5443 del 22.2.2020 e i laboratori aggiuntivi individuati dalla Regione Puglia;

6. i test sierologici, sia quelli rapidi per l'identificazione di anticorpi lgM ed IgG su sangue capillare sia quelli che utilizzano altre metodiche con prelievo di sangue venoso, risultano importanti per la ricerca e la valutazione epidemiologica della circolazione virale; il loro utilizzo nell'attività diagnostica d'infezione in atto da SARS-CoV-2 e nella definizione di immunità acquisita nei confronti del virus SARS-CoV-2 necessita invece di ulteriori evidenze sulla performance ed interpretazione del risultato dei test attualmente disponibili;

7. l'esecuzione di indagini siero-epidemiologiche condotte con i suddetti test è realizzata-d'intesa con la Direzione del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, nell'ambito di una serie di progetti pilota presso Aziende, Enti ed Istituti pubblici del Servizio Sanitario Regionale.
Tutte le Aziende, Enti ed Istituti pubblici e privati e tutti gli operatori del Servizio Sanitario Regionale sono tenuti al rispetto pedissequo della presente disposizione.

Le Direzioni delle Aziende, degli Enti e degli Istituti pubblici e privati del Servizio Sanitario Regionale nonché le Associazioni e le Organizzazioni di rappresentanza in indirizzo sono tenute a dare massima diffusione della presente disposizione a tutte le articolazioni organizzative e a tutti gli operatori di rispettiva competenza anche mediante pubblicazioni sui portali intranet aziendali e con ogni altra modalità di comunicazione.