Elenco di malattie Legge 104

Domanda riconoscimento handicap- Legge 104: certificato medico

mercoledì 26 aprile 2017


Articolo di Noemi Secci: La Legge per Tutti

Domanda riconoscimento handicap- Legge 104: certificato medico

Per poter inviare domanda all’Inps per il riconoscimento della Legge 104, è necessario innanzitutto richiedere un certificato, dal quale emerga l’esistenza di un handicap al proprio medico curante (nel certificato è indicata anche la sussistenza d’invalidità e l’eventuale non autosufficienza e possono essere indicate anche altre patologie, come cecità e sordità). L’attestazione, detta certificato SS3, deve essere redatta su un apposito modello predisposto dall’Inps, ed inoltrata direttamente, per via telematica, dal medico all’Istituto; il medico dovrà poi consegnare una ricevuta, col protocollo d’invio, all’interessato.


 
È importante conservare la ricevuta col numero di protocollo, o codice univoco, in quanto questo viene richiesto al momento della presentazione della domanda all’Inps.

Domanda riconoscimento handicap- Legge 104 all’Inps

L’interessato, entro 30 giorni dal rilascio del certificato, deve inviare  domanda all’Inps per il riconoscimento dell’handicap; il termine è perentorio, poiché dopo 30 giorni il certificato medico scade e deve essere rifatto. La procedura è unica per il riconoscimento sia d’invalidità, che d’inabilità, o di handicap.

La domanda può essere inviata utilizzando le seguenti modalità:

sito web dell’Inps, all’interno della sezione “Servizi per il cittadino”, qualora si disponga del codice Pin;
contact center Inps Inail, raggiungibile al numero 803.164: è ugualmente necessario il possesso del Pin;
recandosi presso un patronato.
All’interno del modulo di domanda deve essere obbligatoriamente inserito il codice univoco del certificato medico, diversamente non è possibile abbinarlo alla richiesta.

Riconoscimento handicap Legge 104: accertamenti sanitari

Una volta terminata la compilazione della domanda, l’interessato può scegliere la  data della visita medica ; se non sono disponibili appuntamenti, è comunque possibile registrare la domanda e prenotare la visita in un secondo momento.


Quali sono le malattie che danno diritto al riconoscimento dei benefici della Legge 104?
Non esiste un elenco di malattie che danno diritto al riconoscimento della Legge 104 del 1992: la Legge 104, difatti, è la legge- quadro in materia di handicap, e determina il riconoscimento di determinati benefici a favore di chi è portatore di handicap non grave, in situazione di gravità o superiore ai 2/3.

Handicap ed invalidità non devono essere confusi: mentre, con invalidità, s’intende comunemente la riduzione della capacità lavorativa di un soggetto, che può essere determinata da una malattia, per handicap si intende la condizione di svantaggio, conseguente ad una menomazione o ad una disabilità, che limita o impedisce lo svolgimento del ruolo sociale di un soggetto (in rapporto all’età, al sesso ed al contesto socio-culturale). In particolare, la legislazione italiana [1], definisce la «persona handicappata» come «colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione».

Un soggetto può possedere nello stesso tempo sia il riconoscimento di un handicap e delle conseguenti agevolazioni, sia il riconoscimento dell’invalidità (per ottenere dei benefici, la percentuale d’invalidità deve essere superiore al 33,33%).

Tuttavia, mentre esistono delle tabelle che ricollegano una patologia a un determinato grado d’invalidità (qui l’elenco completo), non esistono delle tabelle che ricollegano malattia e handicap: la valutazione dell’handicap, difatti, poiché riguarda il contesto sociale dell’interessato, è molto particolare e non può essere generalizzata. 

La data e l’orario della visita sono visibili, una volta terminato di compilare la domanda online, all’interno dell’account Cittadino del sito dell’Inps; ad ogni modo, l’Ente invia anche una raccomandata, per notificare l’appuntamento.

In caso di impedimenti o imprevisti, l’interessato ha facoltà di richiedere un nuovo appuntamento; la domanda diventa, però, inefficace, qualora non ci si presenti a due convocazioni.

Se, invece, l’interessato non è in grado di presentarsi alla visita (ad esempio se il trasporto comporta rischi per l’incolumità e per la salute), può richiedere un accertamento sanitario domiciliare: la richiesta deve essere inviata prima di  5 giorni dalla data già fissata, assieme a un apposito certificato medico.

Riconoscimento handicap Legge 104: esito della visita

In seguito alla visita, dato che la procedura degli accertamenti sanitari è unica, la commissione medica può riconoscere, oltre al possesso dell’handicap (non grave, in situazione di gravità o superiore ai 2/3), anche una determinata percentuale d’invalidità, o l’inabilità (cioè l’assoluta incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa) o, ancora, la non autosufficienza e la conseguente necessità di accompagnamento.

L’handicap, come anticipato, può essere riconosciuto non grave, in situazione di gravità, o superiore ai 2/3.

Il possesso dell’handicap in situazione di gravità, di per sé, non dà diritto a una pensione, ma dà diritto alle seguenti agevolazioni, per il disabile, o per i familiari che lo assistono:


 
permessi lavorativi retribuiti, per sé stesso o per i familiari che lo assistono, pari a 3 giorni al mese, frazionabili anche in modalità oraria;
rifiuto al trasferimento e al lavoro notturno;
priorità di scelta nella sede, se dipendente pubblico;
congedo straordinario retribuito, per un massimo di due anni nella vita lavorativa;
agevolazioni fiscali per l’acquisto di sussidi ed attrezzature, per le spese mediche e di assistenza specifica.
Se il disabile (invalido al 100%) ha difficoltà a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, o difficoltà persistenti nello svolgimento degli atti ordinari della vita, ha diritto a un assegno di accompagnamento.

Se al disabile viene riconosciuta anche l’inabilità per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ottiene il diritto alla pensione d’inabilità, se possiede almeno 5 anni di contributi versati, di cui 3 anni nell’ultimo quinquennio e 5 anni di anzianità assicurativa; in mancanza, ha diritto alla sola pensione per invalidi civili totali, qualora non superi un determinato limite di reddito.

Se gli viene riconosciuta un’invalidità superiore ai 2/3, può invece aver diritto all’assegno ordinario d’invalidità, in presenza dei requisiti contributivi minimi; in loro assenza, ha diritto all’assegno d’invalidità civile, ma deve superare la percentuale d’invalidità del 74%, e non oltrepassare 4.800,38 euro annui di reddito.

Riconoscimento handicap Legge 104: verbale

Una volta terminati gli accertamenti sanitari presso la Commissione medica, il personale redige un verbale elettronico, contenente  l’esito dell’accertamento.


 
Il verbale può essere:

approvato all’unanimità: in tal caso , dopo essere stato convalidato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’Inps, diverrà definitivo, e potrà attivarsi la procedura per il riconoscimento dei benefici richiesti;
approvato senza unanimità; in questo caso, il Responsabile del Centro Medico Legale dell’Inps potrà convalidarlo entro 10 giorni, o effettuare una nuova visita entro 20 giorni, anche avvalendosi della consulenza di uno specialista della patologia da verificare.
Lo stato di handicap e/o d’invalidità o inabilità risultante dal verbale può, inoltre, essere:

soggetto a revisione: in tale ipotesi, l’interessato dovrà sottoporsi a un nuovo accertamento entro una data indicata nel verbale;
soggetto ad aggravamento: in questo caso, l’interessato potrà  richiedere l’ aggravamento, seguendo lo stesso procedimento per il riconoscimento dell’handicap.
Riconoscimento handicap Legge 104: ricorso contro il verbale

Se l’handicap non viene riconosciuto o è riconosciuto in misura minore rispetto alle aspettative (ad esempio non in connotazione di gravità), è possibile ricorrere contro il verbale: prima di avviare il ricorso giudiziario, però, l’interessato deve sottoporsi a un accertamento tecnico sanitario preventivo, pena l’improcedibilità del giudizio.

Se la Commissione Asl, che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, non si pronuncia, possono essere effettuati degli accertamenti provvisori, da un medico specialista nella patologia denunciata: la certificazione provvisoria ha effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della Commissione medica ed è utile per fruire dei permessi.


 
La stessa Commissione Asl, previa richiesta motivata dell’interessato, può rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita, che produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo.

note
[1] Art.3 L. 104/1992.