Anche i sostituti in continuità assistenziale possono fruire del regime forfettario

LO determina l’interpello n. 956-250/2020 del 24 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti

mercoledì 01 luglio 2020

Con l’interpello n. 956-250/2020 del 24 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti – ha condiviso il parere formulato dalla Commissione Fisco della FIMMG in ordine alla classificazione reddituale dei compensi erogati in favore dei medici sostituti in continuità assistenziale.

Attraverso una puntuale rappresentazione delle modalità di svolgimento dell’attività, l’Agenzia delle entrate esclude dall’ambito del lavoro subordinato l’attività del medico con incarico a tempo determinato in continuità assistenziale per ricondurla fra le attività di lavoro autonomo, ancorché svolte in maniera professionale ed abituale.

Richiamando la Risoluzione 19 ottobre 2015, n. 88/E, l’Agenzia delle entrate ha escluso, altresì, la possibilità di considerare le predette attività come svolte in maniera “occasionale” - di cui all’art. 67, comma 1, lett. l) del T.U.I.R. - preso atto che “…l’abitualità dell’esercizio professionale è insita nella volontaria iscrizione del professionista nell’albo, costituente titolo per l’affidamento di compiti in modo ricorrente”.

Da qui, l’obbligo per il sostituto medico in continuità assistenziale di apertura della partita IVA e di classificazione delle somme percepite come redditi di lavoro autonomo, di cui agli artt. 53 e seguenti del T.U.I.R.

Dalla predetta classificazione reddituale discende, conseguentemente, la possibilità, per il medico di continuità assistenziale a tempo determinato, di fruire del c.d. “regime forfettario”, di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) - così come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 692, della L. n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) - che prevede:

 

  • 1. l’applicazione di una imposta unica (15%, ridotta al 5% per le “start up” ovvero per i primi 5 anni di attività professionale) sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap; e
  • 2. la fruizione del regime di franchigia dell’IVA, oltre all’esonero dalla gran parte degli adempimenti previsti dalla normativa sull’imposta sul valore aggiunto.

 

Per quanto concerne, infine, l’emissione della fattura nei confronti dell’Azienda sanitaria, si precisa che, per espressa menzione amministrativa– Risoluzione 21 novembre 2015, n. 98/E – “… laddove il cedolino emesso dalle A.S.L. in favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN rispetti i requisiti appena richiamati, si ritiene che gli stessi medici siano esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica”.


Commissione Fisco FIMMG

 

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