Tra obblighi e sanzioni la nuova sicurezza sul lavoro
D.Lgs. 151-15: Razionalizzazione-semplificazione in materia salute-sicurezza lavoro
domenica 18 ottobre 2015

Comunicato FNOMCeO n. 66/2015
Si ritiene opportuno segnalare le modifiche apportate dal D.Lgs. 151/15 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2015 - Supll. Ordinario n. 53) in ordine alla fattispecie indicata in oggetto, in quanto risultano essere di particolare interesse per i medici e gli odontoiatri.
Si ritiene opportuno segnalare le modifiche apportate dal D.Lgs. 151/15 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2015 - Supll. Ordinario n. 53) in ordine alla fattispecie indicata in oggetto, in quanto risultano essere di particolare interesse per i medici e gli odontoiatri.
L'art. 53, comma 4, del D.P.R. n. 1124/65 come modificato dall'art. 21 comma 1, lett. b), del D.Lgs. 151/15 prevede che "la denuncia dell'infortunio ed il certificato medico trasmesso all'Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni, debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti".
Il comma 8 dell'art. 53 del D.P.R n. 1124/65 come modificato dall'art. 21, comma 1, lett. b), n. 5, del D.Lgs. 151/15 dispone che "qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore".
Il comma 9 dell'art. 53 del D.P.R n. 1124/65 come modificato dall'art. 21, comma 1, lett. b), n. 5, del D.Lgs. 151/15 prevede che "ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione".
Il comma 2 dell'art. 21 del D.Lgs.151/15 stabilisce che tali modificazioni hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
E' opportuno ricordare che in ordine a tali modifiche questa Federazione, con nota Prot. 9138 del 30.09.2015 inviata al Ministro della Salute, ha evidenziato forti elementi di criticità e all'uopo ha chiesto un incontro.
Si riportano di seguito alcune modificazioni apportate dal D.Lgs. 151/15 al D.Lgs. 81/08 anche noto come "Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro". Tali disposizioni sono di interesse per gli Ordini provinciali e per gli studi medici e odontoiatrici con lavoratori ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
L' art. 20, comma 1, lett. g), n. 2), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha modificato l'art. 34 del D.Lgs 81/08 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi). In particolare è stata soppressa la possibilità riconosciuta al datore di lavoro, che operi nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, di potere svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni. Resta ferma la possibilità del datore di lavoro nelle ipotesi previste nell'allegato 2 del D.Lgs. 81/08 (All. n. 1) di poter svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6 (centrali termoelettriche, industrie estrattive con oltre 50 lavoratori, strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori ecc).
L'art. 20 del D,Lgs 151/15 ha modificato l'impianto sanzionatorio del D.Lgs. 81/08. In particolare in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori, gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, gli importi della sanzione sono triplicati.
Si rileva che la nuova previsione è inerente alle seguenti violazioni:
1. Art. 18, comma 1, lettera g): mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica entro la scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e mancata richiesta al medico competente dell'osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Sanzione prevista: ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro (Art. 55, comma 5, lettera e);
Art. 37, comma 1: mancata o inadeguata formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro (art. 55, comma 5, lettera c);
Art. 37, comma 7: mancata o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro (art. 55, comma 5, lettera c);
Art. 37, comma 9: mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell' attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,00 euro (art. 55, comma 5, lettera c);
Art. 37, comma 10: mancata od insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro (art. 55, comma 5, lettera c).
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Chersevani