Compensazioni dei crediti 2020:le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

Compensazione dei crediti: attenzione all'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per beneficiare del credito.

mercoledì 08 gennaio 2020

Fisco oggi

Dopo il terremoto sulle compensazioni previsto nel collegato fiscale 2020 (si veda l'articolo Compensazioni 2020: impossibile compensare dal 1° gennaio) l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 110 del 31 dicembre 2019 allegata a questo articolo. L'articolo 3 del decreto fiscale 2020 (DL 124/2019) ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d’imposta utilizzati in compensazione.

In particolare:

estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito;
amplia il novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.

Per quanto riguarda il primo punto, sono soggette all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito le compensazioni identificate dai codici classificati nelle seguenti categorie della tabella allegata alla risoluzione imposte sostitutive; imposte sui redditi e addizionali; IRAP; IVA.

Attenzione va prestata al fatto che il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso. L’obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d’imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5 mila euro annui.

Ai fini della verifica del superamento del limite di 5 mila euro annui sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.

Inoltre, dato che le nuove disposizioni si applicano “ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019” la stretta non si applicherà ai crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP. In particolare, i crediti del periodo d’imposta 2018 potranno essere compensati fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati”. In sostanza per il 2018 continuano ad applicarsi le vecchie regole che consentivano la compensazione del credito 2018 fino alla data di presentazione della dichiarazione  2019.

Per i crediti IVA l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito sussisteva anche per l’anno d’imposta 2018 dato che, per tali crediti, la prescrizione in argomento fu introdotta dall’articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.