FNOMCEO alle Regioni: “Su telemedicina rinviare esame del provvedimento e convocare Tavolo permanente congiunto”

Il disciplinare è in palese contrasto con l'articolo 24 del codice deontologico

lunedì 27 luglio 2020

“Erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale a distanza – servizi di Telemedicina”: è questo il tema al centro del documento messo a punto dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, che sarà esaminato dalla Conferenza stessa lunedì prossimo. Un documento che, pur riguardando questioni di pertinenza professionale del medico, tanto da essere oggetto di articoli del Codice di Deontologia, è stato scritto senza consultare in alcun modo la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO).

Il Presidente della stessa FNOMCeO, Filippo Anelli, ha quindi scritto una lettera al Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e al Coordinatore della Commissione Salute, Luigi Icardi, per chiedere il rinvio dell’esame del provvedimento, in maniera di poter convocare il tavolo di confronto permanente istituito tra la FNOMCeO e la Conferenza delle Regioni.

“Riteniamo che il contributo della FNOMCeO, ente esponenziale di circa 445.000 professionisti, possa essere fondamentale per raggiungere l’obiettivo comune di migliorare la qualità dell’assistenza al cittadino – scrive Anelli -. Si sottolinea che l’art. 78 del Codice di deontologia medica (Tecnologie informatiche) e i relativi indirizzi applicativi facenti parte integrante dello stesso codice trattano questa materia, prevedendo che: “Il medico, facendo uso dei sistemi telematici, non può sostituire la visita medica che si sostanzia nella relazione diretta con il paziente, con una relazione esclusivamente virtuale; può invece utilizzare gli strumenti di telemedicina per le attività di rilevazione o monitoraggio a distanza, dei parametri biologici e di sorveglianza clinica”.

“Si rileva inoltre che l’art. 24 dello stesso Codice recita: “Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati”. È dunque evidente che il medico può e deve rifiutarsi di certificare fatti che non abbia constatato personalmente (“direttamente”) o che non siano supportati da riscontri oggettivi e deve rifiutarsi di certificare fatti che non corrispondano al vero – prosegue- In conclusione, in considerazione della delicatezza della materia che presenta ricadute rilevanti per i professionisti e i cittadini, siamo a chiedere alle SS.VV. di rinviare l’esame del provvedimento in oggetto e di procedere alla convocazione del Tavolo di Lavoro permanente previsto dal suddetto protocollo”.