Il medico con la segretaria paga l’IRAP
Una sentenza contro corrente dalla commissione tributaria di Bolzano
martedì 03 marzo 2015

Sentenza della CTR di Bolzano
Il medico in convenzione parziale con il servizio sanitario nazionale, che opera con una segretaria part time e utilizza un ambulatorio ben arredato, è tenuto al versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano (sentenza 4/2/2015), decidendo il caso di un sanitario che aveva chiesto a rimborso l’imposta, a suo avviso, versata per errore, stante l’assenza di autonoma organizzazione con riferimento agli anni dal 2003 al 2010.
Il professionista in questione ha fatto presente di avere impiegato beni strumentali non eccedenti il minimo necessario e di aver tratto il proprio reddito di lavoro autonomo essenzialmente dall’attività esercitata in virtù della convenzione con il SSN e solo secondariamente dall’attività esercitata privatamente. Ma alla Commissione di primo grado tali deduzioni non sono bastate ad accordare il rimborso chiesto, posto che il contribuente si era avvalso in modo continuativo, nelle annate di riferimento, dell’opera di un lavoratore dipendente, seppure con orario ridotto. Infatti, “anche la presenza di un solo dipendente e di una certa quantità di beni strumentali eccedenti, per quantità e valore, le necessità minime per l’esercizio dell’attività, sono idonei a integrare il concetto di autonoma organizzazione”; e ciò, per il Giudice di primo grado, “a prescindere dal fatto che il medico di famiglia convenzionato sia inserito in una organizzazione predisposta dalla medesima azienda”, laddove tale “organizzazione non esclude l’autorganizzazione, nel senso che anche il medico convenzionato che assume, sia pure a part-time, una segreteria, alla quale delega lo svolgimento di parte delle attività manuali, riesce ad acquisire e gestire un maggior numero di pazienti, generando, indubbiamente, un valore aggiunto tassabile ai fini dell’Irap”.
Proseguito dinanzi al Collegio bolzanino di secondo grado, il giudizio si è nuovamente chiuso a sfavore del sanitario. “Nel caso in trattazione”, si legge in sentenza, “dall’esame degli atti processuali emerge che il contribuente, negli anni in trattazione, abbia svolto la propria attività di Medico parzialmente in regime di convenzione con l’ASL usufruendo di beni strumentali (presumibilmente Arredi dell’ambulatorio e altri) del valore variabile da € 61.097,00 a € 70.231,00 nelle varie annate e abbia fruito dell’opera di un lavoratore dipendente in modo continuativo seppure con orario ridotto e ciò ha orientato il convincimento di questo collegio a ritenere sussistente l’autonoma organizzazione. In sostanza, a parere di questo collegio, i mezzi personali e materiali utilizzati dal contribuente non sono tali da costituire un semplice ausilio alla sua attività personale simile a quello di cui abitualmente dispongono soggetti esclusi dall’applicazione di detta imposta (collaboratori continuativi e lavoratori dipendenti)”.
A sostegno di quanto deciso, il Collegio bolzanino rinvia all’orientamento della S.C. (meno favorevole ai professionisti) secondo cui la presenza di un dipendente con mansioni di segreteria, di portierato (con compiti di prendere appuntamenti per gli assistiti e in generale di dirigere il traffico degli stessi), di distribuzione di ricette, di telefonia e altro ha certamente potenziato e accresciuto la sua capacità produttiva, producendo quindi quel valore aggiunto che costituisce il presupposto dell’IRAP (cfr. Cass. n. 19688/2011. Vedi anche n. 10754 e n. 7609 del 2014. In particolare per quest’ultima: l’avvocato, il commercialista, il ragioniere, il medico, il geometra e il consulente sono tenuti a versare l’IRAP, se nell’esercizio della loro professione si avvalgono di un lavoratore dipendente).
A questo punto è bene segnalare che, secondo la sentenza n. 26991/2014 della Sezione Sesta –T della S.C., non è assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttive il professionista (nella specie medico convenzionato con il SSN) che si avvale di una segretaria la quale è di mero ausilio per lo svolgimento dell’attività. Si ricorda, poi, Cass. Sez. VI-T sentenza n. 26982/2014 secondo cui non costituisce, di per sé, elemento comprovante la presenza di un’autonoma organizzazione produttiva ai fini IRAP “l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui e, in particolare, di un dipendente part-time”; né tale elemento, di per sé solo, “è suscettibile di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista”. L’incidenza marginale dell’attività generalmente svolta da un collaboratore part-time non consente di affermare che la stessa determini l’esistenza dell’autonoma organizzazione.