Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia - D.L. n. 14 del 9 marzo 2020.

Disposizioni per i corsisti

giovedì 19 marzo 2020

Oggetto: Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia - D.L. n. 14 del 9 marzo 2020.

Come noto, il D.L. n. 14 del 9 marzo 2020 - recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 - ha previsto il reclutamento dei medici che frequentano il Corso di Formazione di Formazione Specifica in Medicina Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in esame, incidendo conseguentemente sulle modalità di organizzazione del Corso e sul relativo regime di incompatibilità.

In particolare, l'art. 4, comma 1, del citato decreto prescrive che "Per la durata dell'emeixerr_za epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale è consentita l'instaurazione di rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli tile tti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368." .

Il successivo comma 2 prevede che i medici in formazione "possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servigio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza.

Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti una assegnazione di un numero di assistiti superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio cessa

Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività pratiche, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.".

Il comma 3 della richiamata disposizione chiarisce poi che, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le summenzionate previsioni integrano le disposizioni di cui all' art. 11 del D.M. Salute del 7 marzo 2006, recante il regolamento di incompatibilità prescritto per i medici in formazione.

Infine, l'art. 8 del citato D.L. 14/2020 prevede che le Regioni istituiscano, secondo le modalità e i termini prescritti dal medesimo decreto, Unità Speciali di Continuità Assistenziale per la gestione domiciliare dei pazienti affetti daCOVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, con possibilità di reclutare, a tal fine, anche i medici che frequentano il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale.

Tanto premesso, si rappresenta che il Coordinamento Tecnico della Commissione Salute Area Assistenza Territoriale, al fine di favorire una omogenea applicazione su tutto il territorio delle previsioni del D.L. 14/2020, ha predisposto un documento - condiviso a livello tecnico con tutte le Regioni e Province autonome ed approvato dalla Commissione Salute - che fornisce indicazioni in merito all'applicazione degli artt. 4 e 8 del Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020.

Pertanto, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di propria competenza, si trasmette in allegato alla presente il summenzionato documento