INAIL 2014, Incrementata del 7,57% l'indennità per danno biologico
Circolare INAIL n. 26 del 9 maggio 2014
martedì 20 maggio 2014

Circolare Inail n. 26 del 9 maggio 2014: Aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'Inail a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico a decorrere dal 2014.
L'Inail fornisce le istruzioni per l'attuazione delle disposizioni contenute nel comma 129 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e nel successivo decreto interministeriale del 14 febbraio, che ha previsto, dal 1 gennaio 2014, un aumento nella misura del 7,57% delle indennità per danno biologico.
Tale aumento, disposto in via straordinaria in attesa dell'introduzione del meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella tabella indennizzo danno biologico, consente di recuperare parte della variazione dei prezzi al consumo intervenuta negli anni 2000-2013.
L'aumento si aggiunge a quello dell'8,68% previsto con decreto interministeriale del 27 marzo 2009.
Ambito di applicazione
L'aumento riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° gennaio 2014 e si applica esclusivamente agli importi effettivamente erogati dall'Istituto.
In particolare:
- Per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico.
- Per gli indennizzi in capitale, l'incremento si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- Per accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aumento non è corrisposto in tale fase istruttoria, ma si applica in ogni caso a seguito di accertamento definitivo.
In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto antecedentemente al 1° gennaio 2014 e accertamento definitivo effettuato a decorrere dalla stessa data, l'incremento in questione non si applica a tale acconto ma esclusivamente all'importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi. - Nei casi di revisione e aggravamento, l'incremento si applica solo agli importi erogati a seguito di provvedimento emanato a far data dal 1° gennaio 2014.
Gli importi relativi agli aumenti saranno liquidati d'ufficio tramite procedura informatica, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche.
Circolare Inail n. 4 del 20 gennaio 2014: disposizioni in materia di prestazioni economiche erogate dall'Inail. Articolo 1, commi 129, 130 e 131, legge di stabilità 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, supplemento ordinario n. 87). Allegato
Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014) art.129. Con effetto dal 1º gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella "tabella indennizzo danno biologico", di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in via straordinaria, è riconosciuto un aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di cui al comma 128.
Per saperne di più
L'indennizzo per la "lesione dell'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale della persona" definita sulla base delle tabelle previste dal D.Lgs 38 del 2000, è dovuto a causa di infortunio o malattia professionale in occasione di lavoro a decorrere dal 25 luglio 2000.
Il tipo di indennizzo erogato viene stabilito in base al grado di menomazione con la "Tabella menomazioni":
- inferiore al 6% nessun indennizzo per danno biologico e nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali;
- dal 6% al 15% indennizzo del danno biologico in capitale (Tabella indennizzo) e nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali;
- dal 16% al 100% indennizzo del danno biologico in rendita (Tabella indennizzo) e indennizzo con ulteriore quota di rendita per conseguenze patrimoniali (Tabella coefficienti)
Tabelle Danno Biologico Decreto del 12 luglio 2000 (suppl. ordinario n. 119 alla G.U del 25 luglio 2000, n. 172)
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a cura di Rosanna Giovèdi
Maggio 2014