Esonero dall'obbligo di reperibilità per le visite fiscali

Importanti differenze tra pubblico e privato (dal sito FIMMG nazionale)

lunedì 19 dicembre 2016

Oggi in Italia esistono due differenti forme di tutela del lavoratore in malattia:
 
• Malattia indennizzabile per i circa 9 milioni di lavoratori privati in cui l’INPS garantisce una copertura indennitaria dal 4° giorno di malattia (sopra il 5° giorno, se gestione separata) per soli 180 gg/anno nei quali il lavoratore ha anche diritto alla conservazione del posto per un lasso di tempo analogo, il cosiddetto "periodo di comporto"
 
• Malattia retribuita per i circa 3,5 milioni di lavoratori pubblici, il cui rischio è fissato nei contratti, con un diritto all’ intera retribuzione per i primi 9 mesi di assenza ed in modo scalare nei periodi successivi e conservazione del posto per un periodo di 18 mesi, calcolato sommando tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.
 
Tra le ulteriori principali differenze normative tra i due comparti, vi sono le diverse fasce orarie di obbligo di reperibilità del lavoratore in malattia 09.00 – 13.00 ; 15.00 – 18.00 per il pubblico e 10.00 – 12.00 ; 17.00 – 19.00 per il privato oltre che diversi dispositivi legislativi e quindi criteri in merito all’esclusione dell’ obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.
 
Per i soli lavoratori del comparto pubblico Il DPCM n. 206 del 18.12.2009 stabilisce che sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato oltre che quelli in cui l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
 
 
Per i soli lavoratori del comparto privato la esclusione dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità ,normata dal D.M. del 11 gennaio 2016 , sussiste per i casi in cui l’assenza e' etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita che risulti da idonea documentazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare
b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento.
 
E’ importante quindi sottolineare che non esiste per il dipendente subordinato di datore privato l’esenzione per causa di servizio dalla reperibilità, che lo stato invalidante deve aver raggiunto la soglia del 67% e deve essere connesso ad una patologia in grado di determinare di per sé una menomazione di cospicuo rilievo funzionale, così come ben specificato dalla circolare INPS n.95 del 07.06.2016, in cui si dettano le linee guida, approvate dai competenti ministero lavoro e salute, sull’ esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato.
 
Si ricorda infine che l’esonero è solo dall’ obbligo della reperibilità in quanto rimane confermata la possibilità per l’Inps di effettuare comunque controlli,sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressamediante visita di controllo domiciliare e che l’esonero dalla reperibilità non costituisce in nessun caso la neutralizzazione del periodo di comporto.
 
Alfredo Petrone
Segretario Nazionale Settore FIMMG INPS

Altri articoli sull'argomento