Trasmessione periodica semestrale delle ricevute sanitarie al sistema TS
La decorrenza della periodicità mensile viene conseguentemente differita al 2023
venerdì 04 marzo 2022
Con il DM 19.10.2020, pubblicato sulla G.U. 29.10.2020 n. 270, sono state definite le nuove regole per l’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.
Le disposizioni del suddetto DM 19.10.2020 sono state ulteriormente modificate con il DM 2.2.2022, pubblicato sulla G.U. 8.2.2022 n. 32.
La principale novità riguarda l’applicazione, anche per il 2022, di una periodicità semestrale, invece che mensile, per la trasmissione dei dati.
La decorrenza della periodicità mensile viene conseguentemente differita al 2023.
Per effetto delle modifiche all’art. 7 co. 1 del DM 19.10.2020 apportate dal DM 29.1.2021 (pubblicato sulla G.U. 6.2.2021 n. 31), in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2022 l’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria sarebbe dovuto diventare mensile, dopo il periodo transitorio dello scorso anno in cui era stata prevista una periodicità semestrale. Con il citato DM 2.2.2022 la periodicità semestrale viene invece estesa anche al 2022, recependo le richieste avanzate in tal senso dalle associazioni professionali coinvolte nell’adempimento. Si auspica che tale periodicità diventi strutturale nel corso degli anni, recependo appunto le richieste della categoria.
In relazione alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2022, la trasmissione deve quindi avvenire entro:
• il 30.9.2022, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2022;
• il 31.1.2023, per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2022.
Si ricorda che l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria segue una logica “di cassa”, rilevando il momento del pagamento, anche se in data antecedente a quella di emissione del documento fiscale.
Le specifiche tecniche contenute nel disciplinare tecnico di cui all’Allegato A al DM 19.10.2020, infatti:
• da una parte, qualificano come elemento obbligatorio l’indicazione della data di pagamento afferente al documento fiscale emesso;
• dall’altra, prevedono solo il “Flag Data Pagamento Anticipato”, da valorizzare a “1” per indicare il pagamento della spesa in data antecedente a quella di emissione del documento fiscale.
Pertanto, considerando ad esempio una prestazione professionale:
• emessa entro il 31.12.2021 e pagata a gennaio 2022, l’invio dovrà avvenire entro il 30.9.2022;
• emessa entro il 30.6.2022 e pagata a luglio 2022, l’invio dovrà avvenire entro il 31.1.2023.
Commissione Fisco FIMMG