È ancora duello sulla "vigilante attesa": il Consiglio di Stato ferma il Tar

Sabato la sentenza del tribunale amministrativo, ieri la sospensione

giovedì 20 gennaio 2022

E' durata solo pochi giorni da parte del Tar del Lazio, della circolare del ministero della Salute relativa alle cure domiciliari dei pazienti Covid. Ieri infatti un decreto monocratico del presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, ha sospeso la sentenza del Tar del Lazio, rimandando al 3 febbraio la camera di consiglio per la decisione collegiale.

La partita non è ancora finita. Sabato scorso il Tar del Lazio aveva accolto il ricorso del Comitato Cura Domiciliare Covid- 19 contro la circolare del ministero della Salute del 26 aprile 2021 relativa alla "gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars- CoV-2". Il ricorso – presentato dagli avvocati Erich Grimaldi e Valentina Piraino – contestava la circolare nella parte "in cui, nei primi giorni di malattia da Sars-Cov-2, prevede unicamente una "vigilante attesa" e somministrazione di fans (farmaci antinfiammatori non steroidei, ndr) e paracetamolo e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid".

Il Tar, accogliendo il ricorso, osservava che "il contenuto della nota ministeriale, imponendo ai medici puntuali e vincolanti scelte terapeutiche, si pone in contrasto con l'attività professionale così come demandata al medico nei termini indicata dalla scienza e dalla deontologia professionale".

 "Finalmente un punto fermo a una battaglia che portiamo avanti da due anni, è la fine della vigile attesa" aveva commentato l'avvocato Grimaldi. "Le scelte terapeutiche – aveva aggiunto l'avvocato Piraino – sono da sempre un dovere e un diritto dei medici, eppure chi ha curato a casa è stato ingiustamente bistrattato e accusato più volte di agire in malafede". Il ministero della Salute ha quindi presentato istanza di sospensiva al Consiglio di Stato, che è stata accolta ieri. Il decreto del presidente Frattini sostiene che la circolare del ministero contiene "raccomandazioni" e non "prescrizioni vincolanti".

Pertanto, "non emerge alcun vincolo circa l'esercizio del diritto-dovere del medico di medicina generale di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore", mentre "la sospensione della circolare [...] determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle "migliori pratiche" che scienza ed esperienza [...] hanno sinora individuato". Si è quindi ripetuto l'iter dello scorso marzo, quando un'ordinanza cautelare della stessa Terza sezione del Tar del Lazio aveva annullato la Nota dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) del 9 dicembre 2020 relativa a "Principi di gestione dei casi Covid-19 nel setting domiciliare", che conteneva indicazioni simili a quelli della circolare ministeriale. Il 22 aprile 2021 il Consiglio di Stato cancellò l'ordinanza del Tar, osservando che "la nota Aifa non pregiudica l'autonomia dei medici nella prescrizione, in scienza e coscienza, della terapia ritenuta più opportuna". istanza di sospensiva al Consiglio di Stato, che è stata accolta ieri. Il decreto del presidente Frattini sostiene che la circolare del ministero contiene "raccomandazioni" e non "prescrizioni vincolanti".

Pertanto, "non emerge alcun vincolo circa l'esercizio del diritto-dovere del medico di medicina generale di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore", mentre "la sospensione della circolare [...] determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle "migliori pratiche" che scienza ed esperienza [...] hanno sinora individuato". Si è quindi ripetuto l'iter dello scorso marzo, quando un'ordinanza cautelare della stessa Terza sezione del Tar del Lazio aveva annullato la Nota dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) del 9 dicembre 2020 relativa a "Principi di gestione dei casi Covid-19 nel setting domiciliare", che conteneva indicazioni simili a quelli della circolare ministeriale. Il 22 aprile 2021 il Consiglio di Stato cancellò l'ordinanza del Tar, osservando che "la nota Aifa non pregiudica l'autonomia dei medici nella prescrizione, in scienza e coscienza, della terapia ritenuta più opportuna".

Il Consiglio di Stato "conferma l'autonomia del medico nelle terapie – ha commentato 
Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) –, considerando le linee guida come raccomandazioni da cui il sanitario può discostarsi quando lo ritiene giusto. Questo, ovviamente, non significa che fa tutto quello che vuole: deve utilizzare i farmaci secondo le indicazioni ministeriali". Il vero punto del contendere sembrano però proprio il margine di manovra del medico, e soprattutto l'uso di alcuni farmaci. Infatti la circolare (reperibile online sul sito del ministero della Salute), indicata spesso con la formula "paracetamolo e vigile attesa" contiene un'articolata serie di raccomandazioni, frutto dell'esame della letteratura scientifica disponibile, nelle diverse fasi della malattia e nei diversi tipi di pazienti. Spicca l'indicazione dei trattamenti non raccomandati (antibiotici, alcuni antivirali, idrossiclorochina). E si può lamentare che non sia stata aggiornata come promesso.

Prima del Consiglio di Stato, erano già intervenute le osservazioni della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg) e della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit): "L'astensione terapeutica e il monitoraggio del caso sono raccomandati di fronte a un paziente completamente privo di sintomi, mentre l'utilizzo di farmaci sintomatici (antipiretici, antinfiammatori, antitussigeni, decongestionanti nasali) è da valutare nei soggetti paucisintomatici non a rischio di evoluzione". Mentre di fronte a un "malato fragile/vulnerabile, il medico curante è tenuto oggi ad avviare quanto prima i contatti con i centri specialistici". Il medico ha altresì "l'obbligo etico e deontologico di prescrivere farmaci off-label (al di fuori delle indicazioni registrate e del contesto clinico specifico) solo nell'ambito di studi clinici controllati e dietro firma di consenso informato" del paziente. "Il medico che non si adegua a queste linee-guida – aggiungono Simg e Simit – commette un grave atto di negligenza e può essere incolpa- Annullata la decisione che aveva bocciato la circolare del ministero della Salute sulle cure domiciliari.

Lo scontro tra i comitati e gli ordini dei medici. Il caso del dottore di Salerno sotto accusa per aver seguito (e guarito) 3mila pazienti a casa medicina generale e delle cure primarie (Simg) e della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit): "L'astensione terapeutica e il monitoraggio del caso sono raccomandati di fronte a un paziente completamente privo di sintomi, mentre l'utilizzo di farmaci sintomatici (antipiretici, antinfiammatori, antitussigeni, decongestionanti nasali) è da valutare nei soggetti paucisintomatici non a rischio di evoluzione". Mentre di fronte a un "malato fragile/vulnerabile, il medico curante è tenuto oggi ad avviare quanto prima i contatti con i centri specialistici". Il medico ha altresì "l'obbligo etico e deontologico di prescrivere farmaci off-label (al di fuori delle indicazioni registrate e del contesto clinico specifico) solo nell'ambito di studi clinici controllati e dietro firma di consenso informato" del paziente. "Il medico che non si adegua a queste linee-guida – aggiungono Simg e Simit – commette un grave atto di negligenza e può essere incolpato" in base a quanto sancito dalla legge Gelli- Bianco (24/2017). È forse quello che sta succedendo a Gerardo Torre, medico di medicina generale a Pagani (Salerno): "Durante questi ultimi due anni – racconta – ho prestato cure domiciliari a circa 3mila persone lasciate sole per via del Covid. Fin qui niente di strano se non fosse che il prossimo 28 gennaio si svolgerà all'Ordine dei Medici di Salerno un giudizio disciplinare nei miei confronti. Si dice che non ho seguito i protocolli terapeutici, che non avrei rispettato le disposizioni previste dal Protocollo Nazionale in materia di cura 
della patologia Covid19".

L'Ordine dei Medici di Salerno, presieduto da Giovanni D'Angelo, mantiene il massimo riserbo "per rispetto delle procedure in atto, per la persona in questione e per la vicenda in sé che deve fare il suo corso lontano dal clamore mediatico". medicina generale e delle cure primarie (Simg) e della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit): "L'astensione terapeutica e il monitoraggio del caso sono raccomandati di fronte a un paziente completamente privo di sintomi, mentre l'utilizzo di farmaci sintomatici (antipiretici, antinfiammatori, antitussigeni, decongestionanti nasali) è da valutare nei soggetti paucisintomatici non a rischio di evoluzione". Mentre di fronte a un "malato fragile/vulnerabile, il medico curante è tenuto oggi ad avviare quanto prima i contatti con i centri specialistici". Il medico ha altresì "l'obbligo etico e deontologico di prescrivere farmaci off-label (al di fuori delle indicazioni registrate e del contesto clinico specifico) solo nell'ambito di studi clinici controllati e dietro firma di consenso informato" del paziente. "Il medico che non si adegua a queste linee-guida – aggiungono Simg e Simit – commette un grave atto di negligenza e può essere incolpato" in base a quanto sancito dalla legge Gelli- Bianco (24/2017). È forse quello che sta succedendo a Gerardo Torre, medico di medicina generale a Pagani (Salerno): "Durante questi ultimi due anni – racconta – ho prestato cure domiciliari a circa 3mila persone lasciate sole per via del Covid. Fin qui niente di strano se non fosse che il prossimo 28 gennaio si svolgerà all'Ordine dei Medici di Salerno un giudizio disciplinare nei miei confronti. Si dice che non ho seguito i protocolli terapeutici, che non avrei rispettato le disposizioni previste dal Protocollo Nazionale in materia di cura della patologia Covid19". L'Ordine dei Medici di Salerno, presieduto da Giovanni D'Angelo, mantiene il massimo riserbo "per rispetto delle procedure in atto, per la persona in questione e per la vicenda in sé che deve fare il suo corso lontano dal clamore mediatico".