Crisi Ucraina - Attività di sorveglianza e di profilassi vaccinale

Aggiornamento indicazioni operative - Nota r_puglia/AOO_005/PROT/11/03/2022/0002028

lunedì 14 marzo 2022

vedi documento allegato

(omissis)

1. Profilassi vaccinale, misure di prevenzione e di sorveglianza sanitaria

I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, in accordo con le Prefetture territorialmente competenti e con le
Amministrazioni Locali, individuano e organizzano almeno una sede ove garantire le attività di accoglienza e di
prevenzione insistenti in ciascun ambito territoriale preferibilmente comunale (es. a titolo esemplificativo e non
esaustivo Centri vaccinali e sedi dei DSS) , ove assicurare, tra l’altro, il complesso delle seguenti prestazioni urgenti e
indifferibili in favore dei cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e dei soggetti provenienti comunque dall’Ucraina a
seguito del conflitto:
a) l’iscrizione al regime di “Straniero Temporaneamente Presente” (codice ‘STP’) delle persone;
b) l’erogazione dei test antigenici rapidi ovvero l’esecuzione del tampone molecolare per SARS-CoV-2 da eseguirsi
entro le 48 ore dall’ingresso nel territorio di Puglia, ove tali test non siano già stati eseguiti in conformità con
l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22.02.2022;
c) immediatamente dopo l’ingresso nel territorio regionale e, comunque, entro 5 giorni dall’arrivo in Puglia,
l’esecuzione delle attività di prevenzione e di profilassi vaccinale con somministrazione dei vaccini anti-Covid-
19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite;
d) l’organizzazione, conseguentemente alla vaccinazione di cui innanzi, della tempestiva offerta del vaccino antimorbillo,
parotite, rosolia e l’esecuzione del test di screening per la tubercolosi;
e) l’organizzazione della somministrazione delle altre vaccinazioni previste dalle circolari del Ministero della Salute
e, per i minori, la necessità di completare i cicli vaccinali dell’infanzia.

Per i soggetti che non dovessero sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19, dovranno essere sottoposti a test
antigenici rapidi o molecolari per SARS-CoV-2 ogni 48 ore, quale misura idonea per la prevenzione e il contenimento
del possibile contagio da Covid-19.

Presso ciascuna sede di accoglienza e prevenzione devono essere garantite, altresì, tutte le altre misure di sanità
pubblica e di sorveglianza utili per la prevenzione dei contagi da Covid-19 e da altre malattie infettive e diffusive.
Inoltre, presso la sede di accoglienza e prevenzione devono essere organizzati idonei servizi di mediazione culturale,
accoglienza e assistenza anche psicologica in favore dei cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e dei soggetti
provenienti comunque dall’Ucraina a seguito del conflitto.

Le sedi di accoglienza e prevenzione dovranno assicurare una operatività anche nelle giornate del sabato e festive
e, pertanto, le Direzioni Strategiche delle Aziende Sanitarie Locali rendono disponibili i dati di contatto delle proprie
articolazioni deputate ad assicurare le prestazioni sanitarie sopra elencate, in favore delle Amministrazioni Locali.
Tali dati di contatto dovranno essere aggiornati e resi disponibili mediante la pagina web
https://regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/contatti-utili .

Per le prestazioni in favore dei minori non accompagnati, si dovrà utilizzare il modello semplificato qui allegato.

2. Misure di prevenzione e di gestione Covid-19
All’ingresso sul territorio regionale, presso la sede di accoglienza e prevenzione di prossimità, deve essere effettuato
lo screening per infezione da SARS-CoV-2 con misurazione della temperatura corporea, intervista strutturata su segni
e sintomi riconducibili all’infezione da SARS-CoV-2, eventuali esposizioni note a casi confermati e stato vaccinale.

Le persone con temperatura corporea superiore a 37,5 °C e/o sintomi compatibili con infezione da SARS-CoV-2
dovranno essere tempestivamente isolate in locali predisposti per l’isolamento, in attesa dell’effettuazione del test
diagnostico come indicato in precedenza.

Gli operatori sanitari devono illustrare ai cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e ai soggetti provenienti comunque
dall’Ucraina a seguito del conflitto le modalità per osservare il regime di auto-sorveglianza con indicazione
dell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, con esclusione delle categorie
esonerate ai sensi della normativa vigente.

I soggetti asintomatici senza esposizione nota ad un caso confermato COVID-19 nelle ultime 48 ore e in possesso
all’arrivo, dei requisiti previsti dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 febbraio 2022, non devono essere
sottoposti ad alcun tipo di restrizione sanitaria. In caso di contatto con un caso di COVID-19 noto, nelle ultime 48 ore,
queste persone dovranno essere gestite secondo quanto previsto dalle indicazioni nazionali e regionali per i contatti
di caso COVID-19.

Ai soggetti asintomatici non in possesso all’arrivo, dei requisiti previsti dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 22
febbraio 2022, si deve applicare la misura della quarantena - presso le sedi individuate da ciascuna Azienda Sanitaria
Locale in accordo con le Prefetture e le Amministrazioni Locali - per un periodo di 5 giorni, con l’obbligo di sottoporsi
a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone nasale/orofaringeo/rinofaringeo, alla fine di
detto periodo.

Per i soggetti che dovessero risultare positivi a un test antigenico o molecolare effettuato all’arrivo in Italia e per i
casi COVID-19 già noti e non ancora guariti, si dovranno applicare le misure previste dalla circolare del Ministero della
Salute prot. 9498 del 4 febbraio 2022.

Con riferimento alle procedure di isolamento, le Aziende Sanitarie Locali somministrano al caso COVID-19, il prima
possibile e meglio se in loco, un’intervista rapida strutturata per la ricerca dei contatti a partire dalle 48 ore precedenti
l’insorgenza dei sintomi o del test risultato positivo se asintomatici.

Ai soggetti sottoposti alla quarantena, si devono applicare le indicazioni del Ministero della Salute contenute nella
circolare prot. 9498 del 4 febbraio 2022.

Al fine di anticipare l’identificazione di casi secondari confermati di infezione da SARS-CoV-2 è indicato:
mantenere la separazione delle coorti di migranti suddivise in base alla data di inizio quarantena;
se identificati casi secondari confermati, rivalutare l’eventuale esposizione a contatti stretti, che dovranno
iniziare un nuovo periodo di quarantena di 5 giorni dall’ultima esposizione al caso.

Se al momento della rilevazione dell’esposizione il contatto è sintomatico o se i sintomi suggestivi di possibile
infezione da SARS-CoV-2 si manifestano durante il periodo di quarantena è raccomandata l’esecuzione immediata di
un test diagnostico.

Sia i contatti sottoposti alla misura della quarantena sia i soggetti sottoposti alla misura dell’isolamento devono
essere trasferiti nelle sedi di osservazione del provvedimento, secondo le modalità di trasporto previste dalla
circolare del Ministero della Salute prot. 2840 del 13 gennaio 2022 nonché utilizzando i mezzi di trasporto indicati
nell’Ordinanza n.873/2022.

Le sedi di osservazione dei provvedimenti di isolamento devono essere individuate da ciascuna Azienda Sanitaria
Locale in accordo con le Prefetture e le Amministrazioni Locali.

Tutti i cittadini, le strutture di accoglienza, le organizzazioni e le associazioni di volontariato che offrono accoglienza
ai cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e ai soggetti provenienti comunque dall’Ucraina a seguito del conflitto
assicurano il rispetto delle misure di sanità pubblica sopra riportate anche mediante accompagnamento presso le
sedi di accoglienza e prevenzione individuate in ciascun ambito territoriale.

Si conferma la necessità di assicurare una efficiente e diffusa organizzazione delle attività di sorveglianza, di
prevenzione, di profilassi sanitaria e vaccinale e di gestione Covid-19 mediante l'individuazione e la predisposizione
delle risorse necessarie da parte delle Aziende Sanitarie Locali.

Si invita a prendere atto di quanto qui comunicato e trasmesso affinchè se ne dia attuazione e diffusione per quanto
di rispettiva competenza.

Per quanto non espressamente indicato nella presente comunicazione, si deve far riferimento alle circolari
ministeriali, alle indicazioni della Struttura Commissariale, dal Dipartimento Protezione Civile nonché alle indicazioni
già formulate dalla Regione Puglia.