«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Legge 74/2020 (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020)

giovedì 16 luglio 2020

Legge 14 luglio 2020 , n. 74

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00092)

(G.U. Serie Generale , n. 177 del 15 luglio 2020)

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 14 luglio 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Speranza, Ministro della salute 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
  

Art. 1 
 
                       Misure di contenimento 
                    della diffusione del COVID-19 
 
  1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere  effetto  tutte
le misure limitative della circolazione  all'interno  del  territorio
regionale di cui agli articoli 2 e3 del decreto-legge 25 marzo  2020,
n. 19, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,
n. 35,)) e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai  sensi
degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a  specifiche  aree
del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della
situazione epidemiologica. 
  2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di
trasporto pubblici e privati,  in  una  regione  diversa  rispetto  a
quella in cui attualmente ci  si  trova,  salvo  che  per  comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza. 
  3. A decorrere dal 3 giugno 2020,  gli  spostamenti  interregionali
possono essere limitati solo  con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19  del  2020,  in  relazione  a
specifiche  aree  del  territorio  nazionale,  secondo  principi   di
adeguatezza   e   proporzionalita'    al    rischio    epidemiologico
effettivamente presente in dette aree. 
  4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli  spostamenti  da  e  per
l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati,  salvo  che  per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi
di salute  o  negli  ulteriori  casi  individuati  con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19  del  2020;
resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione  o  residenza.  A  decorrere  dal  3  giugno   2020,   gli
spostamenti da e  per  l'estero  possono  essere  limitati  solo  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  n.
19 del 2020, anche  in  relazione  a  specifici  Stati  e  territori,
secondo  principi  di  adeguatezza  e  proporzionalita'  al   rischio
epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti  dall'ordinamento
dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. 
  5. Gli spostamenti tra lo Stato della  Citta'  del  Vaticano  o  la
Repubblica di San  Marino  e  le  regioni  con  essi  rispettivamente
confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione. 
  6. E' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o  dimora
alle  persone   sottoposte   alla   misura   della   quarantena   per
provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto  risultate  positive
al virus  COVID-19,  fino  all'accertamento  della  guarigione  o  al
ricovero in una struttura sanitaria  o  altra  struttura  allo  scopo
destinata. 
  ((7.  Ai  soggetti  che  hanno  avuto  contatti  stretti  con  casi
confermati di soggetti  positivi  al  virus  COVID-19  e  agli  altri
soggetti  individuati  con  i   provvedimenti   adottati   ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020,  con  provvedimento
dell'autorita' sanitaria e' applicata la quarantena  precauzionale  o
altra misura ad effetto equivalente,  preventivamente  approvata  dal
Comitato  tecnico-scientifico  di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.)) 
  8. E' vietato l'assembramento  di  persone  in  luoghi  pubblici  o
aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli  di
carattere culturale, ludico,  sportivo  e  fieristico,  nonche'  ogni
attivita' convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al
pubblico,  si   svolgono,   ove   ritenuto   possibile   sulla   base
dell'andamento dei dati epidemiologici, con  le  modalita'  stabilite
con  i  provvedimenti  adottati  ai   sensi   dell'articolo   2   del
decreto-legge n. 19 del 2020. 
  9. Il sindaco puo' disporre la chiusura  temporanea  di  specifiche
aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare
adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale
di almeno un metro. 
  10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto  della  distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
  11. Le funzioni religiose  con  la  partecipazione  di  persone  si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni contenenti le misure  idonee  a  prevenire  il
rischio di contagio. 
  12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  n.
19 del 2020,  che  possono  anche  stabilire  differenti  termini  di
efficacia. 
  13. ((Le attivita' dei servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,)) e  le
attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche'  la
frequenza delle attivita'  scolastiche  e  di  formazione  superiore,
comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica
Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master,  corsi  per  le
professioni sanitarie e universita'  per  anziani,  nonche'  i  corsi
professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici,
anche territoriali e locali e da soggetti privati,  sono  svolte  con
modalita' definite con provvedimento adottato ai sensi  dell'articolo
2 del decreto-legge n. 19 del 2020. 
  14. Le attivita' economiche, produttive e sociali devono  svolgersi
nel rispetto dei contenuti di  protocolli  o  linee  guida  idonei  a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In  assenza  di  quelli
regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati
a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche,
produttive e  sociali  possono  essere  adottate,  nel  rispetto  dei
principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma
16. 
  15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle  linee
guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al  comma  14  che
non assicuri adeguati livelli di protezione determina la  sospensione
dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
  16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di  sicurezza  delle
attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con
cadenza giornaliera l'andamento della situazione  epidemiologica  nei
propri territori e, in relazione a tale andamento, le  condizioni  di
adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del  monitoraggio
sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute,
all'Istituto superiore di sanita' e al  comitato  tecnico-scientifico
di cui all'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e  successive  modificazioni.  In
relazione   all'andamento   della   situazione   epidemiologica   sul
territorio, accertato secondo i criteri  stabiliti  con  decreto  del
Ministro della salute del ((30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020,)) e sue eventuali  modificazioni,
nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del  2020,  la
Regione, informando contestualmente il Ministro  della  salute,  puo'
introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive,  rispetto  a
quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2. 
                             Art. 1-bis 
 
Modifiche ai poteri del  Commissario  straordinario  per  l'emergenza
                              COVID-19 
 
  ((1. All'articolo 122 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.  Al  fine  di
assicurare il piu' ampio accesso  da  parte  della  popolazione  alle
mascherine facciali di tipo chirurgico, ritenute beni essenziali  per
fronteggiare l'emergenza,  il  Commissario  puo'  stipulare  appositi
protocolli  con  le   associazioni   di   categoria   delle   imprese
distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita  al
dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare  l'effettiva
fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse le  misure  idonee  a
ristorare gli aderenti dell'eventuale differenza rispetto  ai  prezzi
di acquisto, ferma restando la facolta' di cessione diretta, da parte
del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto»; 
    b) al comma 9, dopo le parole: «per l'acquisizione  dei  beni  di
cui al comma 1,» sono inserite le seguenti:  «per  la  sottoscrizione
dei protocolli di cui al comma 1-bis».)) 
                               Art. 2 
 
                        Sanzioni e controlli 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da  quello  di  cui
all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle  disposizioni
del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in
attuazione  del  presente  decreto,  sono  punite  con  la   sanzione
amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, ((convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2020, n. 35.)) Nei casi in  cui  la  violazione  sia  commessa
nell'esercizio di un'attivita' di impresa,  si  applica  altresi'  la
sanzione amministrativa accessoria della  chiusura  dell'esercizio  o
dell'attivita' da cinque a trenta giorni. 
  2. Per l'accertamento delle violazioni e  il  pagamento  in  misura
ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del
2020.  Le  sanzioni  per  le  violazioni  delle  misure  disposte  da
autorita' statali sono irrogate dal  Prefetto.  Le  sanzioni  per  le
violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono
irrogate  dalle   autorita'   che   le   hanno   disposte.   All'atto
dell'accertamento delle violazioni di  cui  al  secondo  periodo  del
comma  1,  ove  necessario  per  impedire  la   prosecuzione   o   la
reiterazione della violazione, l'autorita' procedente  puo'  disporre
la chiusura  provvisoria  dell'attivita'  o  dell'esercizio  per  una
durata  non  superiore  a  cinque  giorni.  Il  periodo  di  chiusura
provvisoria e' scomputato dalla  corrispondente  sanzione  accessoria
definitivamente irrogata, in sede  di  sua  esecuzione.  In  caso  di
reiterata  violazione  della  medesima   disposizione   la   sanzione
amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata  nella
misura massima. 
  ((2-bis.  I  proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,
relative alle violazioni delle  disposizioni  previste  dal  presente
decreto accertate successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono  devoluti  allo
Stato quando le violazioni siano accertate da  funzionari,  ufficiali
ed agenti  dello  Stato.  I  medesimi  proventi  sono  devoluti  alle
regioni, alle  province  e  ai  comuni  quando  le  violazioni  siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente,  delle
regioni, delle province e dei comuni.)) 
  3. ((Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  punibile  ai  sensi
dell'articolo 452)) del codice penale o comunque piu' grave reato, la
violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita  ai
sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 
                               Art. 3 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18  maggio
2020 al 31 luglio  2020,  fatti  salvi  i  diversi  termini  previsti
dall'articolo 1. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
  3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  le  amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' ivi previste mediante  utilizzo
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente.