Lavoratori fragili: prorogate le tutele sino al 31 marzo 2022

Nota del MInistero del Lavoro e delle Politiche Sociali

lunedì 21 febbraio 2022

Nota FIMMG Nazionale

Nota relativa alle nuove disposizioni in materia di lavoratori fragili e quarantene. 

Fonte: MInistero del Lavoro e delle Politiche Sociali

PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO E ASSENZA DEI LAVORATORI
L'assenza dei lavoratori dovuta al rispetto dei provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, anche se adottati dai Presidenti delle Regioni interessate, può essere equiparata alla malattia?

Sì. In caso di lavoratori che non abbiano potuto assicurare la regolare presenza per il rispetto di provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, anche quando siano stati adottati dai Presidenti delle Regioni interessate dal contagio, l'assenza dei medesimi è equiparata a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto, in applicazione del principio contenuto all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e senza necessità di produrre certificazione medica.

ASSENZA DAL SERVIZIO dei LAVORATORI FRAGILI (prorogata al 31 marzo 2022) dall' Articolo 17 Legge  18 febbraio 2022 n. 11, di conversione del DL n. 221/2021 appena​ pubblicata in G.U. Serie Generale n. 41 del 18-02-2022

SMART WORKING: COMUNICAZIONE
Come vanno eseguite le comunicazioni di smart working nel settore privato fino al 31 marzo 2022 ?
Ai sensi dell'art. 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 che rinvia all'Allegato 1 del medesimo Decreto (c.d. Decreto Natale), il termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato fino al 31 marzo 2022.
È, pertanto, utilizzabile la procedura semplificata già in uso (per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore), con modulistica resa disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Template per comunicare l'elenco dei lavoratori coinvolti).
Resta inalterato l'applicativo informatico da utilizzare per l'invio della comunicazione.

Nella comunicazione "massiva" semplificata adottata per la situazione emergenziale, i datori di lavoro del settore privato devono indicare la fine del periodo di svolgimento della prestazione in modalità smart working?
, ai sensi dell'art. 90 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i datori di lavoro del settore privato devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito.
Nel caso di comunicazioni già inviate, ciò può essere eseguito modificando lo stesso file utilizzato per la comunicazione "massiva semplificata", qualora fosse stata utilizzata tale modalità di comunicazione, oppure procedendo con una comunicazione "massiva" o singola di modifica, qualora fosse stata utilizzata la procedura già disponibile prima dell'insorgere della pandemia.


PROROGA E RINNOVO CONTRATTI A TERMINE
Durante il periodo emergenziale, i datori di lavoro possono prorogare o rinnovare un contratto a termine in assenza delle condizioni e oltre i termini previsti dagli articoli 19 e 21 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015?
Sì, ai sensi dell'art. 93 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.


LAVORATORI FRAGILI
Sono un lavoratore fragile, ho diritto a svolgere la prestazione lavorativa in smart working?
Sì. Ai sensi dell'art. 26, comma 2 bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato dal D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, fino alla data di adozione del decreto del Ministero della Salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione che procederà ad individuare le patologie da prendere in considerazione e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2022, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.