Invalidità civile. Servizio di allegazione documentazione sanitaria
Estensione del servizio a medici certificatori e patronati (Messaggio INPS 3574 del 1.10.2022)
giovedì 13 ottobre 2022
I medici certificatori e gli operatori degli Istituti di Patronato che forniscono assistenza al cittadino possono accedere all’applicativo attraverso il sito istituzionale dell’INPS a seguito di autenticazione tramite le proprie credenziali di identità digitale.
L’operatore di Patronato, in considerazione della necessità di apporre una firma digitale al termine delle operazioni di allegazione, può accedere esclusivamente tramite SPID.
Dopo la compilazione del certificato medico introduttivo e fino alla conclusione dell’iter sanitario, i medici certificatori potranno inoltrare alla Commissione medica INPS, mediante allegazione, la documentazione sanitaria comprovante la patologia sofferta, rilevante ai fini del riconoscimento dello stato invalidante.
Gli Istituti di Patronato, per mezzo di un operatore abilitato, potranno inoltrare mediante allegazione la necessaria documentazione su delega dei cittadini che abbiano optato per la valutazione agli atti ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per potere utilizzare tale nuova funzionalità, l’operatore di Patronato dovrà essere profilato come “Operatore sanitario di patronato”. La funzione di allegazione della documentazione sanitaria può dunque essere utilizzata esclusivamente da questa tipologia di operatori che potranno, inoltre, continuare a utilizzare le consuete funzionalità già previste per l’invalidità civile. L’operatore di Patronato che allega la documentazione sanitaria deve obbligatoriamente inoltrarla entro le ore 24 del giorno dell’allegazione con possibilità di consultazione della stessa entro il medesimo orario, decorso il quale non sarà più possibile procedere alla consultazione.
Al termine del processo di allegazione viene prodotta una ricevuta unica che conterrà l’elenco di tutti i documenti allegati con l’identificativo digitale univoco associato a ogni documento (Hash).
La ricevuta, che può essere stampata e rilasciata al cittadino, deve essere firmata digitalmente con FEA (Firma Elettronica Avanzata) dall’operatore di Patronato tramite l’inserimento delle proprie credenziali SPID.
Gli operatori di Patronato con il profilo base, invece,possono continuare a operare con le consuete funzionalità già previste senza alcuna variazione.
3. Tipologie di domande per le quali è fruibile il servizio
Il servizio attualmente interessa:
- le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni;
- tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile (decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014). In questo caso l’INPS invia una comunicazione mediante una lettera, con l’informativa al cittadino di potere optare per la valutazione agli atti di cui al citato articolo 29-ter. Tale comunicazione è inviata quattro mesi prima della scadenza di revisione. Il servizio, attualmente disponibile per i cittadini, sarà esteso dal 1° ottobre 2022 agli Istituti di Patronato.
4. Tempo di fruizione del servizio
È possibile trasmettere la documentazione sanitaria finché l’iter di accertamento sanitario è in corso (ossia finché il verbale non è definito).
Per le revisioni sanitarie, al fine di procedere a un’eventuale valutazione agli atti, le Commissioni mediche INPS potranno richiedere anticipatamente la documentazione sanitaria ai diretti interessati che dovranno provvedere entro 40 giorni dalla data in cui sia stata ricevuta la lettera di richiesta documentazione.
La documentazione da allegare online è accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di due MB per ogni documento. Successivamente alla trasmissione il documento sarà reso disponibile alla commissione medica INPS, che potrà consultarlo e pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti da trasmettere al cittadino a mezzo di raccomandata A/R. Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, oppure nel caso in cui la revisione sanitaria non venga trasmessa entro 40 giorni dalla ricezione della richiesta, la medesima commissione medica procederà alla convocazione a visita diretta dell’interessato.
Al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati trattati, i medici e gli Istituti di Patronato si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza utili affinché la documentazione sanitaria sia trattata con la massima discrezione e riservatezza e non sia disponibile e accessibile a soggetti diversi da quelli autorizzati al trattamento dei dati ivi contenuti.
In particolare, l’operatore di Patronato deve garantire che:
- alla fine del processo di allegazione non rimanga copia digitale dei documenti sanitari trasmessi nei sistemi e negli strumenti informatici utilizzati;
- non venga realizzata e successivamente custodita copia cartacea o in altro formato della documentazione sanitaria consegnata dal cittadino;
- al termine del processo di allegazione, sia restituita tutta la documentazione al cittadino.
Per ogni informazione di tipo applicativo si rinvia alla consultazione del manuale disponibile all’interno della procedura.