Scontrini «parlanti», l’intestazione può essere diversa da chi usufruisce dei beni

Si richiama la circolare n. 30/E del 2008 dell’Agenzia delle Entrate

lunedì 18 gennaio 2016

SOLE24ORE

Fatture e scontrini fiscali “parlanti” possono essere intestati indifferentemente alla persona che usufruisce dei beni o servizi erogati ovvero alla persona che ha fiscalmente a carico l'utilizzatore finale. Lo ricorda Federfarma richiamando la circolare n. 30/E del 2008 dell’Agenzia delle Entrate in risposta ai dubbi crescenti con l’approssimarsi della scadenza del 31 gennaio per la trasmissione dei dati relativi agli «scontrini parlanti» al Sistema TS.

L’Agenzia, nella richiamata circolare afferma testualmente che «la deducibilità o la detraibilità delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali è subordinata alla certificazione delle stesse mediante la relativa fattura o lo scontrino fiscale in cui devono essere riportati e specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario, ovvero del soggetto che dedurrà o detrarrà la relativa spesa o di altro componente del nucleo familiare che sia a carico del soggetto medesimo (il c.d. “scontrino parlante”)».
Sostanzialmente, ricorda Federfarma e anche l’Agenzia delle Entrate con i suoi documenti di prassi dimostra di avallare tale comportamento, la deduzione/detrazione fiscale può essere fruita dal soggetto che sostiene effettivamente l’onere, ancorché non sia l’intestatario della ricetta medica Ssn spedita in farmacia.
«Infatti - spiegano i fermacisti - accade sovente che si rechi in farmacia una persona diversa dal destinatario del medicinale, pur recando ricette intestate a quest'ultimo. Conseguentemente, appare possibile affermare che alle farmacie sia consentito rilasciare lo scontrino fiscale, relativamente al ticket pagato in farmacia, anche apponendo sullo stesso il codice fiscale del soggetto, eventualmente diverso dall'intestatario della ricetta, che ha effettivamente sostenuto il relativo onere».
Per completezza di informazione Federfarma precisa che la trasmissione dei dati relativi alle ricette, prevista dall'art. 50 della Legge 326/2003 assolve a finalità diverse da quella dei dati delle spese sanitarie e anche i destinatari di tali dati non coincidono, in quanti i primi vengono inviati al Mef per il tramite di Sogei, per consentire unicamente alle Asl di effettuare i controlli di competenza, mentre i secondi vengono posti a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi.