Ordinanza Regionale: 374: obbligo di mascherine all'aperto in caso di assembramento

L'obbligo è esteso all'intera giornata, negli spazi aperti al pubblico, in caso di assembramento

sabato 03 ottobre 2020

(omissis)

O R D I N A N Z A
Art.1
1. Con efficacia immediata, fermo restando l’obbligo, sull’intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie
(mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di
sicurezza di almeno un metro, è fatto obbligo durante l’intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all’aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico.

2. A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e espirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Art.2
L’obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie di cui all’art.1, non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro.

Art.3
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge
22 maggio 2020 n.35.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 16 del dl 33/2020 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n.74, ai Prefetti delle Province ed ai sindaci dei Comuni pugliesi.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 03 ottobre 2020

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