INPS circolare numero 37 del 13 Marzo 2020

Emergenza epidemiologica da COVID-19: sospensioni termini.

venerdì 13 marzo 2020

Emergenza epidemiologica da COVID-19: sospensioni termini.
Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta
con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di
sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti

Rilevante: 
8. Disposizioni per i dipendenti pubblici Il decreto-legge n. 9/2020, all’articolo 19 ha previsto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, quanto segue. In particolare, se l’assenza dal servizio dovuta al COVID-19 è correlata a malattia, quarantena con sorveglianza attiva o a permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, essa è equiparata al periodo di ricovero ospedaliero, usufruito in strutture del Servizio Sanitario Nazionale istituite per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA); inoltre, per tali assenze il dipendente pubblico non subisce la decurtazione retributiva prevista dal primo comma dell’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in quanto espressamente esclusa dal decreto-legge n. 9/2020.

Negli altri casi di assenza dal servizio diversi da quelli per malattia, quarantena con sorveglianza attiva o a permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, imposti da uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (su proposta del Ministro della Salute, sentito il Ministro dell'Interno, il Ministro della Difesa, il Ministro dell'Economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale), emanati sempre per il contenimento del detto fenomeno epidemiologico, queste sono considerate servizio effettivo prestato a tutti gli effetti di legge, con l’eccezione della non corresponsione, se prevista, dell’indennità di mensa (cfr. art. 19, comma 3, del D.L. n. 9).

 Infine, una particolarità è prevista per identificate categorie di dipendenti in regime di diritto pubblico, di cui all’articolo 3 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165: per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, gli accertamenti diagnostici propedeutici all’accertamento dello stato di malattia o alla messa in quarantena o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sono eseguiti dalle strutture sanitarie interne di tali categorie di personale pubblico (cfr. art. 19, comma 4, del D.L. n. 9).

Allegati dell'articolo