Fattura elettronica, gli ultimi aggiornamenti dall'Agenzia delle entrate per i medici di famiglia

Risposta ad un interpello della direzione Entrate Emilia Romagna

venerdì 15 febbraio 2019

Il medico di famiglia è un libero professionista convenzionato con una pubblica amministrazione, l'Asl, ma per ricevere il suo stipendio non deve emettere fattura elettronica, a differenza degli altri fornitori PA; la stessa regola vale per tutti i medici convenzionati con le aziende del Servizio sanitario nazionale, di continuità assistenziale, pediatri, 118. Lo ribadisce la Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello della Direzione Entrate Emilia Romagna, sollecitata da un medico di famiglia.

Il quesito - L'interpello ricorda che da 44 anni, in base al decreto ministero delle Finanze 31 ottobre 1974, la fattura è sostituita dal foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dagli enti mutualistici; la normativa è precedente all'istituzione del Servizio sanitario nazionale e della convenzione tra medici e Ssn e non cambiò nel 1978 né poi. In particolare, nel 2015, entrato in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni, visto che le Asl sono tra esse, il sindacato dei medici Fimmg aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate se l'iter del foglio di liquidazione dei corrispettivi fosse ancora corretto, ricevendo una risposta del tutto positiva. L'Agenzia nella risoluzione 98/E aveva ricordato che le fatture elettroniche sono in tutto uguali alle cartacee, e se i medici di famiglia erano esonerati prima lo sarebbero stati anche dopo. L'interpellante sollecita l'Agenzia su due considerazioni: primo, le indicazioni della risoluzione 98/E sono ancora valide e il medico non deve fare fattura all'Asl (elettronica) per avere lo stipendio così come non la deve fare per quest'anno per le fatture libero professionali ai pazienti i cui dati vengono già inviati al sistema Tessera sanitaria; secondo, non deve far compilare al commercialista lo spesometro per i redditi Asl in busta paga né per eventuali spese documentate da fatture d'acquisto datate 2018 e ricevute a inizio 2019.

La risposta 54 - L'Agenzia delle Entrate ricorda come dalla e-fattura siano esonerate già varie categorie (contribuenti minimi, regime forfettario) e in più i dati delle prestazioni sanitarie che già il medico spedisce al Fisco attraverso il sistema d'accoglienza dati Tessera Sanitaria per la precompilazione del modello 730 ai fini delle detrazioni delle spese per la salute. E conferma come tutti gli interventi normativi relativi alla nuova modalità di fatturazione non abbiano creato nuovi obblighi, né nuove categorie obbligate, dunque resta valida la risoluzione 98/E del 2015. Il medico convenzionato non è tenuto a nuovi adempimenti per avere il suo stipendio. Quanto allo spesometro, l'Agenzia ricorda che con il nuovo regime è abolito per le fatture che i medici convenzionati riceveranno da quest'anno, ma si mantiene per le fatture emesse nel 2018 anche se ricevute dal paziente nel 2019 e anche se i dati in esse contenuti sono già stati inviati al sistema Tessera sanitaria. Il termine per questo adempimento, ricordiamo, sarebbe stato il 28 febbraio ma il sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci (Lega) ha di recente annunciato una proroga al 30 aprile volta ad evitare sovrapposizione tra le scadenze Iva, quelle della fatturazione elettronica e, appunto, spesometro.

Mauro Miserendino