Tutela infortunistica INAIL nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro

Art. 42 del D.L. n. 18/2020 - Certificazione medica

venerdì 10 aprile 2020

L'art. 42, comma 2 del D.L. n. 18/2020 dispone che nei casi accertati' di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore rediga il consueto certificato di infortunio2 e lo invii telematicamente all'INAIL, che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato.

Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Tali eventi, dunque, sono inquadrati come infortuni sul lavoro, in quanto la causa virulenta è equiparata a quella violenta.

Sono destinatari della tutela tutti i lavoratori assicurati INAIL, alla luce della normativa vigente.

3. Nell'attuale situazione pandemica l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari (medici, infermieri, operatori socio-sanitari, eccetera) esposti a rischio specifico, per i quali vige la presunzione semplice di origine professionale.

Sono assimilati ai sanitari anche altre categorie di lavoratori che, a costante contatto con il pubblico, sono esposti ad un elevato rischio di contagio; in via esemplificativa e non esaustiva si indicano: lavoratori che operano in front office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, pulizie, operatori del trasporto infermi, eccetera.
Anche per essi vige il principio della presunzione semplice.

Per tutte le altre tipologie di lavoratori assicurati INAIL, per i quali le mansioni/lavorazioni non sono connotate da particolare esposizione al rischio di contagio, pur non essendo applicabile il criterio della presunzione semplice, tuttavia sarà attivata la normale istruttoria volta a verificare nel caso concreto la sussistenza dei requisiti di indennizzabilità.

In tale complesso scenario si rappresenta l'importanza che i certificati di infortunio da coronavirus siano completi delle seguenti informazioni:
1) dati anagrafici del lavoratore e del datore di lavoro;
2) la data presunta dell'evento/contagio se nota;
3) la data del test positivo di infezione;
4) la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio e/o la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all'accertamento dell'avvenuto contagio;
5) Le cause e circostanze4, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate (soprattutto per i lavoratori per cui non opera la presunzione semplice).

Si rammenta l'obbligo per il medico certificatore di trasmettere telematicamente all'INAIL il certificato medico di infortunio, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dall'art. 21 del D. Lgs. N. 151/2015.

Per i soggetti, per i quali non è accertata la contrazione dell'infezione (es: test negativo), né l'occasione di lavoro, la tutela Inail non è dovuta, né sussiste l'obbligo di redazione del certificato di infortunio ai sensi dell'art. 53 citato. Per la qualificazione giuridica dei relativi periodi di quarantena si rimanda agli artt. 19 del D.L. n. 9/2020 (dipendenti pubblici) e 26 del D.L. n. 18/2020 (dipendenti privati).

Presso ciascuna delle strutture INAIL della Puglia è attivo un numero telefonico cui i medici certificatori potranno eventualmente rivolgersi per ricevere informazioni

ulteriori che si rendessero necessarie sulle modalità di certificazione INAIL dei casi di infezione da virus in occasione di lavoro

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