Estensione della deroga al distanziamento sociale prevista per i conviventi, anche ai congiunti

Ordinanza del Presidente della Regione n. 283 dell' 8 Luglio 2020

mercoledì 08 luglio 2020

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, al fine di assicurare la chiarezza delle regole e soddisfare esigenze di semplificazione, unitarietà e organicità della disciplina, ha emanato oggi l’ordinanza  n. 283 sulla integrazione e l’aggiornamento delle linee guida regionali per la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali.

Con l’ordinanza odierna:

1)        Si dispone l’approvazione delle Linee guida regionali (allegato 1) contenenti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio da applicare a tutte le attività economiche, produttive e sociali  attualmente riaperte nel territorio della Regione Puglia, debitamente integrate ed aggiornate all’attualità.

2)        si dispone che in tutti gli ambiti delle attività economiche, produttive e sociali, ove sia espressamente prevista la deroga al distanziamento sociale solo per i conviventi, detta deroga è estesa anche ai congiunti, o a tutte le persone con le quali si intrattengono relazioni sociali abituali ovvero frequenza di contatti e rapporti di rafforzata continuità (frequentatori/commensali abituali), afferendo tale circostanza all’esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati.

3)        Si dispone infine che nei mezzi di trasporto privati, muniti di mascherina o adeguata protezione delle vie aeree,  possono viaggiare, nel numero massimo previsto dalla carta di circolazione, conviventi, congiunti o frequentatori / commensali abituali, afferendo tale circostanza all’esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati.

 

Con l’ordinanza odierna  si è inteso adeguare l’esercizio della attività economiche produttive e sociali riaperte nel territorio regionale, all’attuale regime di libertà di relazioni sociali, prevedendo che in tutti gli ambiti di queste attività, ove sia espressamente prevista la deroga al distanziamento sociale solo per i conviventi, detta deroga possa essere estesa anche ai congiunti, o a tutte le persone con le quali si intrattengano relazioni sociali abituali (frequentatori/commensali abituali), afferendo tale circostanza all’esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati.

 

Allo stesso modo, con l’ordinanza odierna si è inteso disciplinare l’utilizzo dei mezzi di trasporto privati adeguandolo all’attuale regime di libertà di relazioni sociali, consentendo che su tali mezzi,  seppur muniti di mascherine a protezione delle vie respiratorie, possano viaggiare, nel numero massimo previsto dalla carta di circolazione, conviventi, congiunti o frequentatori/commensali abituali, afferendo tale circostanza all’esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati.

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